Descrizione
Si avvisa la Cittadinanza che è stata emessa l'ordinanza sindacale n. 19 del 07/10/2026 in merito alle azioni da adottare per tutelare la salute dei cittadini e l'ambiente e per ridurre le concentrazioni di inquinanti atmosferici nocivi.
L’ordinanza dispone, nel periodo che intercorre tra il 07 ottobre 2026 e il 30 aprile 2027, i seguenti obblighi:
1. divieto di mantenere acceso il motore durante la sosta/fermata anche in corrispondenza di impianti semaforici e passaggi a livello (se superiore ad un minuto) per:
- autobus compresi quelli di linea;
- autoveicoli e per i veicoli merci.
2. il divieto di procedere a qualsiasi tipo di combustione all’aperto quali ad esempio, abbruciamenti di residui vegetali, fuochi d’artificio e falò rituali.
In deroga a tale divieto generalizzato, in assenza di allerta (LIVELLO VERDE) ed in assenza di provvedimenti di dichiarazione dello Stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi, e nei limiti e alle condizioni previste dall'articolo 10, comma 1, del Decreto-legge 13 giugno 2023, n, 69 sarà consentito l’evento “Epifania 2027” comprensivo di fuochi d’artificio e il falò rituale;
3. il divieto effettuare barbecue afferenti ad attività di ristorazione/rosticceria utilizzanti combustibili solidi (legna, carbone di legna, ecc.) - (Azione Operativa E.7.a) AL PRIMO LIVELLO DI ALLERTA (LIVELLO ARANCIO) e AL SECONDO LIVELLO DI ALLERTA (LIVELLO ROSSO). Sono esclusi dal divieto i barbecue non afferenti ad attività di ristorazione/rosticceria (svolti da privati cittadini) o non alimentati da combustibile solido (barbecue a gas).
4. l’obbligo nelle 14 ore/giorno consentite in zona climatica “E”, fatte salve le eccezioni alla durata giornaliera di attivazione di cui all’art. 4 comma 6 del DPR 16/04/2013 n. 74 e smi, di non superare il limite massimo per le temperature medie, misurato ai sensi dell’art. 3 del medesimo DPR:
-a massimi di 19°C (±2°C di tolleranza) negli edifici residenziali, uffici, edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili nonché adibiti a attività ricreative, di culto, commerciali, artigianali, ospedaliere e sportive in assenza di allerta. AL PRIMO LIVELLO DI ALLERTA (LIVELLO ARANCIO) e AL SECONDO LIVELLO DI ALLERTA (LIVELLO ROSSO) il limite massimo per le temperature medie sarà di 18°C (±2°C di tolleranza);
-a massimi di 17°C (±2°C di tolleranza) negli edifici E.8 – attività industriali e artigianali e assimilabili;
5. limitatamente agli impianti alimentati a combustibili fossili e a biomassa installati negli edifici pubblici e negli edifici a destinazione commercio/servizi, classificati ai sensi dell’art. 3 del DPR 26 agosto 1993, n. 412, l’obbligo di riduzione del periodo d’esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale previsto dall’art. 4, c. 2 lett. e) del D.P.R. n. 74/2013, al periodo compreso tra l’1/11/2026 ed il 12/04/2027;
6. il divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa in presenza di impianto di riscaldamento alternativo aventi prestazione energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti:
-almeno per la classe “3 stelle” in assenza di allerta (LIVELLO VERDE);
-almeno per la classe “4 stelle” in caso di allerta (LIVELLO ARANCIO e ROSSO);
7. obbligo di utilizzo di pellet certificato di classe A1, secondo le metodologie di prova definite dalla norma UNI EN ISO 17225-2 nei generatori di potenza termica nominale fino a 35 kW;
8.obbligo nei generatori di potenza termica al focolare superiore potrà essere utilizzato solo pellet appartenente alla classe di qualità per cui il generatore è stato certificato, oppure pellet appartenente a classi di miglior qualità rispetto a questa; la certificazione deve essere rilasciata da un organismo di certificazione accreditato secondo la norma ISO/IEC 17065
9. obbligo di chiusura delle porte comunicanti con l'esterno degli esercizi commerciali e assimilabili e dei pubblici esercizi ed edifici con accesso al pubblico e in particolare, con riferimento alla classificazione degli edifici di cui all'art. 3 del DPR 26 agosto 1993, n. 412, delle seguenti categorie di edifici: E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8. In deroga a quanto sopra esposto le porte potranno rimanere aperte nei medesimi periodi esclusivamente nel caso in cui siano installati e messi in funzione dispositivi in grado di garantire un’efficacia, tecnicamente dimostrabile, pari a quella della chiusura delle porte, stante l’obbligo del ragionevole consumo energetico per il funzionamento di detti dispositivi.
Chiunque violi le disposizioni del presente provvedimento è soggetto alle sanzioni amministrative previste dall’art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000 e qualora ne ricorrano i presupposti, all’applicazione dell’art. 650 del Codice Penale.
Si invita a prendere visione del provvedimento integrale di seguito allegato.