Descrizione
Si avvertono i cittadini che, al fine di garantire un corretto defluire delle acque piovane e conseguentemente evitare tracimazioni e danni a cose e persone, è fatto obbligo di rispettare le seguenti prescrizioni comportamentali previste dagli artt. 28 e 32 del Regolamento Comunale di Polizia Rurale e Urbana, approvato con D.C.C. n. 31 del 31.05.2004, e più precisamente:
ART.28 - ARATURE DEI TERRENI
- omissis -
Le arature devono rispettare la distanza minima di almeno 1 m. dalla carreggiata stradale o dal ciglio del fosso demaniale, in modo da garantire il normale deflusso delle acque meteoriche, evitando l'ostruzione parziale o totale dei fossi demaniali, la rovina delle rive dei fossi e canali, il danneggiamento delle strade. Per ciglio si intende il punto di intersezione dalla sponda del fosso demaniale e il piano campagna.
ART. 32 – ESPURGO DI FOSSI E CANALI (estratto dell'articolo)
Ai proprietari di terreni soggetti a servitù di scolo di fossi o canali privati, è fatto obbligo di provvedere a che tali fossi o canali vengano tenuti costantemente sgombri in maniera che, anche in caso di piogge continuate o piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà pubbliche e private e sia sempre assicurato un libero, costante e regolare deflusso delle acque.
Gli stessi devono altresì provvedere ad estirpare e tagliare le erbe e gli sterpi sulle sponde e sul ciglio dei fossi e canali al fine di assicurare il decoro delle aree stesse ed in particolare nel rispetto del Codice della Strada.
Sono considerati alla stregua del presente articolo anche le tombinature effettuate per la realizzazione di accessi carrai, che dovranno essere parimenti manutentate e conservate sgombre a cura e spese dei proprietari o di coloro che ne traggono godimento ai fini dell'accesso.
I fossi delle strade rurali devono essere manutentati a cura e spese dei frontisti, dei consortisti e dei proprietari limitrofi, che dovranno provvedere all' espurgo ogni qual volta si renda necessario.
- omissis -
I fossi privati di scolo che fossero incapaci di contenere l'acqua che in essi si riversa o quelli che comunque esistevano e sono stati colmati dovranno, a cura degli stessi soggetti proprietari dei fondi limitrofi, essere risezionati; tali fossi devono avere decorso trasversale alla pendenza del terreno, con inclinazione tale che le acque non possano produrre erosioni.
Così pure i terreni seminativi nudi od arborati, dovranno essere lavorati nel senso del minor pendio.
Si precisa altresì che qualora non vi fosse traccia storica della presenza dei fossati, la loro realizzazione ex novo lungo le strade comunali è disciplinata dal Codice della Strada e dal Regolamento di Attuazione - D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 – art. 26 s.m.i.
Si avverte che i trasgressori saranno puniti con la sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 500,00 prevista dall’art. 47 del vigente Regolamento di Polizia Rurale e Urbana e rideterminata dalla D.G.C. n. 28 del 18 aprile 2013 e successiva D.G.C. n. 123/2016 del 22/12/2016.
Si invita gli interessati ad ottemperare al presente avviso entro il termine massimo di giorni 60.
Il Consorzio di Polizia Locale provvederà a sanzionare gli inadempienti.
L’UFFICIO ECOLOGIA