OBBLIGO DI UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
Comunicazione del Sindaco
OBBLIGO DI UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
Estratto dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 48 del 17 Maggio 2020
1. È obbligatorio per chiunque si rechi fuori dell'abitazione, salvi i casi di cui al punto 2, l'uso di mascherina o di altra idonea protezione delle vie respiratorie e l'igienizzazione delle mani nonché il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro e di metri due nell'esercizio dell'attività sportiva, fatte salve le maggiori distanze eventualmente stabilite da disposizioni speciali;
2. Non è necessario l'uso di protezioni delle vie respiratorie nei seguenti casi:
a) alla guida di autoveicoli o motoveicoli, salvo gli autoveicoli aziendali in cui valgono le
regole del proprio datore di lavoro, e per quelli utilizzati per il trasporto pubblico non di
linea, oggetto di specifica disciplina;
b) in caso di soggetti di età inferiore ai sei anni;
c) in caso di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina;
d) in caso di soggetti che soggiornano da soli in locali non aperti al pubblico, così come
previsto negli specifici protocolli e/o linee guida;
e) in caso di attività motoria e sportiva svolta in luogo isolato o nella fase di attività
intensa;
I controlli da parte delle Forze dell'ordine saranno intensificati.
Il Sindaco
Ruggero Gonzo