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Comune di Villaverla

Provincia Vicenza - Regione del Veneto


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Pulizia dei marciapiedi antistanti la propria abitazione o attività


Obbligo di rispettare alcune prescrizioni comportamentali

Le normative comunitarie, recepite a livello nazionale con il D. Lgs. 150/2012, attuate dal Piano di Azione Nazionale e riprese dalla Regione Veneto, hanno imposto il divieto di utilizzare i diserbi nelle aree aperte frequentate dalla popolazione.

L'Amministrazione Comunale con i propri operatori e con ditte specializzate provvede alla pulizia di alcune aree ad uso pubblico. Tuttavia, è impossibile assicurare la copertura di tutto il territorio comunale.

Tutti i cittadini sono pertanto invitati a collaborare fattivamente tenendo pulite dalle malerbe le aree prospicenti le proprie abitazioni.

Si chiede in particolare di mantenere pulite le caditoie per l'allontanamento dell'acqua piovana, al fine di evitare allagamenti al verificarsi di fenomeni piovosi intensi.



Si ricorda inoltre ai cittadini, che è fatto obbligo di rispettare le seguenti prescrizioni comportamentali, previste dagli art. 10, 15 e 21 del Regolamento Comunale di Polizia Urbana e Rurale del 31.05.2004, e più precisamente:

ART. 10 – MARCIAPIEDI E PORTICI

1) I proprietari degli edifici hanno l’obbligo di effettuare la manutenzione dei marciapiedi, di loro proprietà, compresi quelli prospicienti le strade, anche se destinati all’uso pubblico o utilizzati di fatto dal pubblico.

2) Non si possono percorrere portici e marciapiedi con qualsiasi tipo di veicolo,… ad eccezione dei mezzi di pulizia, dei mezzi destinati al trasporto dei bambini e delle persone aventi capacità di deambulazione sensibilmente ridotta.

ART. 15 - NETTEZZA DEL SUOLO E DELL’ABITATO

1) É fatto obbligo a chiunque eserciti attività mediante l’utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dell’area circostante per un raggio di tre metri, qualora questa non ricada in altra occupazione autorizzata.

2) Fermo restando quanto previsto al successivo art. 21, è fatto obbligo a chiunque abbia la disponibilità di locali a qualsiasi uso adibiti, prospettanti sulla pubblica via o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede, anche se sottostante portici, sul quale il locale prospetta.

3) Nella esecuzione delle operazioni di pulizia, di cui ai commi precedenti, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via.

4) E’ vietato otturare gli scarichi pubblici o immettere oggetti che possano essere causa di intasamento, nonché introdurre spazzature nelle caditoie destinate allo scolo delle acque.

5) E’ altresì vietato scaricare, svuotare, disperdere in rete fognaria e nella rete delle acque bianche olio, colore, diluente e ogni altro liquido considerato inquinate dalle vigenti leggi. I trasgressori saranno denunciati all’autorità giudiziaria.

ART. 21 - PULIZIA AREE LIMITROFE A PUBBLICI ESERCIZI ED ESERCIZI COMMERCIALI.

Ferme restando le prescrizioni inerenti la sistemazione di contenitori portarifiuti previste per i Pubblici Esercizi dall'art. 34 del Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani, i titolari e gestori di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali, devono provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività, abbandonati nelle aree di pertinenza dell'attività stessa, in modo che all'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante risulti perfettamente pulita.

Si ringrazia fin d'ora per la sensibilità dimostrata in merito e si avverte che i trasgressori saranno sanzionati con € 100,00 alla prima violazione ed € 200,00 dalla seconda violazione, come previsto dall’art. 47 del vigente Regolamento di Polizia Rurale e Urbana così come rideterminato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 28/2013.

Villaverla, 08/07/2019

UFFICIO ECOLOGIA ED AMBIENTE


Data ultimo aggiornamento: 10/07/2019
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