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Prevenzione e riduzione dei livelli di concentrazione degli inquinanti in atmosfera


Emessa l'ordinanza sindacale n. 6 del 22/10/2019

È stata emessa l'ordinanza sindacale n. 6 del 22/10/2019, a seguito degli esiti emersi del corso del T.T.Z. del 26/09/2019 convocato dalla Provincia di Vicenza, durante il quale si sono discusse le proposte provinciali e regionali in merito alle azioni da adottare per tutelare la salute dei cittadini e l'ambiente e per ridurre le concentrazioni di inquinanti atmosferici nocivi.

In sintesi l'ordinanza pone i seguenti obblighi:

si ordina a tutta la Cittadinanza, nel periodo intercorrente tra il 22 ottobre 2019 ed il 31 marzo 2020:

1. il divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazione energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe “2 stelle” in base alla classificazione ambientale introdotta dal Decreto 7 Novembre 2017 n. 186 sulla certificazione dei generatori a biomassa;

 

2. il divieto di mantenere acceso il motore:

- degli autobus, compresi quelli di linea, in genere nella fase di stazionamento ed anche ai capolinea, indipendentemente dal protrarsi del tempo dello stazionamento e dalla presenza a bordo del conducente o di passeggeri. La partenza del veicolo deve essere immediatamente successiva all’accensione del motore;

- degli autoveicoli in sosta e per i veicoli merci, anche durante le fasi di carico/scarico, in particolare nelle zone abitate;

- degli autoveicoli per arresto della circolazione di durata maggiore di un minuto, in corrispondenza dell'impianto semaforico pedonale posto in via S. Antonio lungo la S.P. 349 del Costo, al Km 103 + 10;

 

3. il divieto di combustione delle biomasse (c.d. abbrucciamento delle ramaglie e altri residui vegetali), salvo i fuochi rituali contingentati secondo indicazioni comunali o per motivi di salute delle piante secondo le modalità stabilite dall'art. 45 del Regolamento comunale di Polizia Rurale e Urbana approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 31/05/2004, inerente l'accensione di fuochi e dell'art. 56 della L.R. 11/2014 e per la preparazione dei cibi;

 

4. l'obbligo, nelle 14 ore/giorno consentite in zona climatica E), di limitazione della temperatura misurata ai sensi del DPR 412/93 e smi:

a massimi di 19°C (+2°C di tolleranza) negli edifici classificati in base al DPR 412/93 e con le eccezioni ivi previste, con le sigle

E.1 – residenza e assimilabili

E.2 – uffici e assimilabili

E.4 – attività ricreative e assimilabili

E.5 – attività commerciali e assimilabili

E.6 – attività sportive

a massimi di 17°C (+2°C di tolleranza) negli edifici classificati in base al DPR 412/93, con la sigla

E.8 – attività industriali e artigianali e assimilabili

Le violazioni alle disposizioni dell'ordinanza sopra indicata saranno punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 e qualora ne ricorrano i presupposti dà luogo all’applicazione dell’art. 650 del Codice Penale.

IL SINDACO

Gonzo Ruggero

Allegati

Data ultimo aggiornamento: 01/04/2020
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