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Comune di Villaverla

Provincia Vicenza - Regione del Veneto


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Animali d'affezione

Condotta dei cani in aree pubbliche e divieto di utilizzo della catena o di qualunque altro strumento di contenzione similare per gli animali d'affezione

La Legge Regionale n. 17 del 19 giugno 2014, che ha modificato al Legge Regionale n. 60 del 28/12/1993, inerente la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo, stabilisce che:

  • agli animali da compagnia, accompagnati dal proprietario o dal detentore, è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico; in tali luoghi è obbligatorio l'uso del guinzaglio e della museruolao di altri strumenti contenitivi consentiti dalla norma.
  • agli animali da compagnia è però vietato l'accesso in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine sono chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.

Con Ordinanza Sindacale n. 20/2002 si è stabilito inoltre che nell'ambito dell'intero territorio del Comune di Villaverla i conduttori di cani dovranno essere sempre muniti di idonea attrezzatura (paletta e sacchetto e/o sacchetto monouso), da esibire a richiesta della Pubblica Autorità, con cui provvedere poi all’immediata rimozione delle deiezioni degli animaliche hanno in custodia, qualora avessero a lordare spazi pubblici;

I contenitori usati, a tenuta stagna, dovranno essere depositati esclusivamente nei bidoni per la raccolta del rifiuto secco e nei cestini porta rifiuti;

Dall'osservanza di tale provvedimento sono esonerati i non vedenti, che utilizzano cani da accompagnamento allo scopo addestrati;

Chiunque violi le disposizioni di tale ordinanza, sarà punito con la sanzione amministrativa da € 25,82 a € 154,94 , con le procedure di cui alla Legge 24.11.1981 n. 689 e s.m.i;

Sempre la stessa Legge Regionale n. 17 del 19 giugno 2014 inerente la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo, prevede che al “proprietario o al detentore anche temporaneo di animali di affezione è vietato l'utilizzo della catena o di qualunque altro strumento di contenzione similare, salvo che per ragioni sanitarie o per misure urgenti e solamente temporanee di sicurezza, documentabili e certificate dal veterinario curante”.

Chiunque violi tali disposizioni è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 ad € 300,00.

Per ulteriori indicazioni contattare l'Ufficio Tecnico al num. tel. 0445-355551.

L'UFFICIO ECOLOGIA

Allegati:

Ordinanza n. 20/2002: CONDOTTA DEI CANI IN AREE PUBBLICHE: OBBLIGO DI POSSESSO DELL'ATTREZZATURA IDONEA PER LA RIMOZIONE DELLE DEIEZIONI

 Ordinanza n. 35/2012: OBBLIGHI NELLA CONDUZIONE DI CANI NELL'AREA NATURALISTICA DEL BOSCO DI NOVOLEDO

 

Accalappiamento e trasporto cani randagi

In caso di avvistamento di cani vaganti in luoghi pubblici è necessario informare i Servizi Veterinari dell'ULSS chiamando i seguenti numeri:

Dalle 8.00 alle 19.00 dei giorni feriali e dalle 8.00 alle 13.00 dei giorni prefestivi:

- Servizi Veterinari di Thiene: 0445-389428 0445-389330

- Servizi Veterinari di Schio: 0445-634650

al di fuori di questi orari:

- centralino dell'Ospedale di Santorso: 0445-571111

 

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