Contenuto DecertificazioneCon decorrenza 1° gennaio 2012 entrano in vigore le modifiche, introdotte con l'articolo 15, comma 1, della legge 12/11/2011, n. 183, alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive di cui al D.P.R. 28/12/2000, n. 445. Le nuove disposizioni prevedono che le Pubbliche amministrazioni non possono richiedere atti o certificati contenenti informazioni già in possesso della P.A. Le certificazioni rilasciate dalla P.A. in ordine a stati, qualità e fatti sono valide ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati e nei certificati deve essere apposta, a pena di nullità, la dicitura: "il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi". | ||