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Comune di Villaverla

Provincia Vicenza - Regione del Veneto


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Imposta Municipale Propria

I.M.U. 2012

OGGETTO
L’Imposta Municipale Propria  si applica ai fabbricati, alle aree fabbricabili e a tutte le tipologie di terreni (agricoli ed incolti).  E’ regolata dalle disposizioni contenute negli art. 8 e 9 del D. Lgs. 23/2011, nell’art. 13 del  D.L. n. 201/2011, dal D.L. 16/2012 e successive modificazioni.

Per
fabbricato si intende l’unità immobiliare iscritta, o che deve essere iscritta, nel catasto edilizio urbano. L’area fabbricabile è da considerarsi tale se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione della Regione e all’adozione di strumenti attuativi del medesimo, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione, determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità. Il terreno è considerato agricolo qualora  posseduto e utilizzato a scopo agrario da un coltivatore diretto o da un imprenditore agricolo a titolo principale ovvero adibito in ogni caso all’esercizio dell’attività agricola in modo imprenditoriale. E’ dovuta l’imposta anche per i terreni incolti.
L’IMU dovrà essere corrisposta in proporzione al periodo di possesso dell’immobile nel corso dell’anno, considerando anche la quota di possesso.
Le modalità di determinazione della base imponibile per il calcolo dell’IMU variano a seconda della tipologia di fabbricati.

BASE IMPONIBILE
La base imponibile è costituita dal valore degli immobili soggetti all’imposta:
•    per i
FABBRICATI ISCRITTI IN CATASTO si moltiplica la rendita catastale per il coefficiente previsto per la categoria catastale di appartenenza. A partire dal 1° gennaio 1997 le rendite catastali urbane devono essere rivalutate del 5%.

•    per i TERRENI il valore è dato dal reddito dominicale rivalutato del 25% e considerando il moltiplicatore previsto per la tipologia.

•    per le AREE FABBRICABILI il valore imponibile è quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione

CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 34 DEL 27/09/2012, SONO STATE APPROVATE LE ALIQUOTE IMU PER L’ANNO 2012 E PRECISAMENTE:

ABITAZIONE PRINCIPALE: E’ considerata “abitazione principale” quella in cui il contribuente dimora abitualmente con il nucleo familiare e ha la residenza anagrafica; da evidenziare  che le due condizioni devono coesistere.  Deve, inoltre,  trattarsi di un’unica unità immobiliare iscritta in Catasto o iscrivibile come  tale. In linea di  principio, dunque, in presenza di due unità autonomamente accatastate, l’abitazione principale può essere solo una delle due.
Per quanto  riguarda invece i coniugi separati legalmente o divorziati, l’IMU dovrà essere versata dal coniuge  assegnatario della casa anche se non proprietario. Quindi l’IMU sarà  versata da chi ha il “diritto di abitazione” sulla casa, a prescindere da chi  ne è proprietario.
PERTINENZE DI ABITAZIONI PRINCIPALI: le pertinenze devono appartenere alle categorie catastali C2 (magazzini e locali di deposito), C6 (garage), C7 (posti auto) e possono essere considerati tali in numero di una per ciascuna categoria. Per gli immobili considerati pertinenza l’aliquota sarà la medesima delle abitazioni principali; per gli altri immobili, non considerati pertinenze, l’aliquota da applicare sarà quella ordinaria. Pertanto, qualora si sia proprietari di due garage (C/6), ad uno sarà applicabile l’aliquota ridotta mentre all’altro l’aliquota ordinaria (anche se non si posseggono altre pertinenze).
ALIQUOTA 0,5%

ALIQUOTA BASE per tutti i fabbricati non riconducibili nelle fattispecie sotto elencate, per le aree edificabili e per i terreni.
ALIQUOTA 0,87%

ABITAZIONI ASSIMILATE ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE: sono considerate tali:

•    l’abitazione e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che le stesse non risultino locate;

•    l’abitazione e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto dai cittadini Italiani non residenti nel territorio dello Stato a condizione che le stesse non risultino locate.

ALIQUOTA 0,5%.

DETRAZIONI
Per le abitazioni principali e per quelle assimilate alle abitazioni principali, il soggetto passivo ha diritto all’applicazione di una detrazione d’imposta di euro 200,00 (annua) maggiorata di euro 50,00 (annua) per ogni figlio convivente di età non superiore a 26 anni rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione.

FABBRICATI RURALI  AD USO STRUMENTALE:
ALIQUOTA 0,2%

UNITA' IMMOBILIARI appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dall’Azienda Territoriale Edilizia Residenziale della Provincia di Vicenza (ATER)

ALIQUOTA 0,4%

IMMOBILI RURALI: Le unità abitative rurali, se abitazioni principali, saranno  tassate come abitazioni principali con l’aliquota dello 0,5% con le  detrazioni di legge.
Si ricorda l’obbligo di accatastare tutti i fabbricati rurali entro il 30 novembre 2012.
Per i fabbricati  strumentali rurali già iscritti nel Catasto Urbano l’IMU viene versata nella  misura del 30% entro il 18 giugno e del 70% entro il 17 dicembre 2012.  
Per i fabbricati  strumentali e abitativi tuttora iscritti nel catasto terreni, che devono  transitare nel catasto urbano entro il prossimo 30 novembre, l’IMU verrà  versata in unica rata a dicembre 2012.

TERRENI  CONDOTTI DAI COLTIVATORI DIRETTI E DAGLI  IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI (IAP)
Per i terreni  agricoli, posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli  professionali (IAP), di cui all’art. 1 del D. Lgs. N. 99/2004, vengono reintrodotti  gli abbattimenti a scaglioni prescritti dall’art. 9 del D. Lgs. 504/1992, con  applicazione dell’IMU sulla parte eccedente i 6 mila euro (franchigia) e con  abbattimenti del 70% dell’imposta gravante sulla parte eccedente la franchigia  e fino a 15.500 euro, del 50% di quella gravante sulla parte di valore  eccedente i 15.500 euro fino a 25.500 euro e del 25% di quella gravante sulla  parte eccedente i 25.500 euro e fino a 32.000 euro.

AGEVOLAZIONI
Il comma 3, dell’art. 13 del D.L. 2011, stabilisce che la base imponibile è ridotta del 50%:

•    per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno per cui sussistono dette condizioni;

•    per i fabbricati di interesse storico ed artistico di cui all’art. 10 del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42;

DICHIARAZIONE IMU
I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro novanta giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, utilizzando il modello approvato con decreto ministeriale.
Per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio  2012  la dichiarazione deve essere presentata entro il 30  novembre 2012.

Restano comunque valide le dichiarazioni presentate ai fini ICI  solo “in quanto compatibili”.


RATA A SALDO: 17 DICEMBRE  2012
ATTENZIONE! La somma da versare a conguaglio dovrà essere determinata applicando le aliquote stabilite dal Comune per tutto l’anno 2012.

VERSAMENTO MINIMO: non si fa luogo ad alcun versamento qualora l’importo annuo complessivo dovuto non superi euro 3,00.


MODALITA’ PER IL VERSAMENTO
Il versamento dell’imposta potrà essere unicamente effettuato  mediante modello F24 presso le Banche o Uffici postali.

I nuovi codici per il versamento IMU sono:

3912 abitazione principale e  relative pertinenze
3913 fabbricati rurali ad uso strumentale  
3914 terreni (quota al Comune)
3915 terreni (quota al lo Stato)
3916 aree fabbricabili (quota al Comune)
3917 aree fabbricabili (quota allo Stato)
3918 altri fabbricati (quota al Comune)
3919 altri fabbricati (quota allo Stato)
3923 interessi da accertamento
3924 sanzioni da accertamento

CODICE CATASTALE DEL COMUNE DI VILLAVERLA: M032

VERSAMENTI TARDIVI OLTRE LE SCADENZE
Il versamento dell’IMU deve avvenire tassativamente entro la scadenza fissate per legge. Superati i suddetti termini, i versamenti devono essere effettuati con l’applicazione di una sanzione e degli interessi stabiliti per legge (“ravvedimento operoso”).

INFORMAZIONI - Ufficio Tributi tel. 0445/355535 – fax 0445/355536 – e-mail: tributi@comune.villaverla.vi.it o presso i nostri uffici nei seguenti orari:

  • lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 9.30 alle 13.00
  • Martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 17.00 alle 18.30

 

Per le informazioni relative ai dati di accatastamento dei fabbricati e dei terreni  o per il rilascio di visure catastali è possibile rivolgersi al Polo Catastale – P.le Salvo d’Acquisto – THIENE – tel. 0445/343911 - 343912


 

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