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Provvedimenti temporanei ed urgenti per la prevenzione e la riduzione dei livelli di concentrazione degli inquinanti nell’atmosfera – Livello 2 - Rosso


Emessa l'ordinanza sindacale n. 2 del 09/01/2020

In seguito al raggiungimento del livello di allerta 2 – rosso (superamento del valore giornaliero di PM10 di 50 microgrammi al metro cubo per 10 giorni consecutivi), è stata emessa l'ordinanza sindacale n. 2 del 09/01/2020.

In sintesi l'ordinanza revoca l'ordinanza sindacale n. 1/2020 del 07/01/2020 (emessa per il raggiungimento del livello di allerta 1 – arancione) e pone i seguenti obblighi:

si ordina a tutta la Cittadinanza, nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione del provvedimento (09/01/2020) e fino alla revoca:

 

1. il divieto di uso degli apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati a biomassa legnosa (compreso il pellet) di classe inferiore alle 4 stelle, qualora nell’abitazione, siano presenti altri impianti termici alimentati a gas (metano o gpl);

2. il divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, ecc.) di combustioni all'aperto comprese le biomasse;

3. il divieto per tutti i veicoli di sostare con motore acceso;

4. il divieto di spandimento dei liquami zootecnici (non letami) e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe.

 

Nella medesima ordinanza si invita inoltre:

a) La Cittadinanza:

- ad usare il meno possibile l’automobile in ambito urbano e a privilegiare l’uso del mezzo pubblico e degli altri mezzi di trasporto non inquinanti;

- per l’alimentazione dei propri veicoli ad usare carburante a minor impatto ambientale (gasolio a basso tenore di zolfo, gasolio bianco, gpl, gas metano);

- ad adottare comportamenti individuali di salvaguardia della salute ed, in caso di concentrazioni particolarmente elevate di inquinanti atmosferici, ridurre il rischio di esposizione:

  • limitare l'attività fisica soprattutto nelle ore più fredde, per la maggiore concentrazione da PM10;

  • limitare l’apertura delle finestre (soprattutto mattino/sera per la maggiore concentrazione di polveri sottili);

  • limitare/evitare passeggiate all'aperto per le donne in gravidanza, anziani e persone con problematiche respiratorie;

  • limitare/evitare il fumo di tabacco, attivo o passivo (effetto sinergico).

b) La Cittadinanza ad utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore a 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'allegato X parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) della parte V^ del D. Lgs. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì l'obbligo della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;

c) Aziende di trasporto pubblico locale e privato a privilegiare l’utilizzo, nel periodo sopra indicato indicato, dei mezzi a minore emissione.

d) Le Imprese ad effettuare ogni intervento possibile per garantire un’elevata efficienza e manutenzione degli impianti posti a presidio delle fonti inquinanti, in particolare per ridurre le emissioni in atmosfera, sensibilizzando gli operatori ad utilizzare veicoli a ridotto impatto ambientale.

e) Gli Uffici pubblici a ridurre ulteriormente la temperatura ammessa.

 

Chiunque violi le disposizioni relative alla circolazione di cui al sopra indicato provvedimento è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 7 comma 13-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 “nuovo Codice della Strada”, alla sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 di cui all'art. 7-bis del D. Lgs. 267/2000 e qualora ne ricorrano i presupposti dà luogo all’applicazione dell’art. 650 del Codice Penale.

IL SINDACO

Gonzo Ruggero



Allegati

Data ultimo aggiornamento: 30/01/2020

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