Contenuto Provvedimenti temporanei ed urgenti per la prevenzione e la riduzione dei livelli di concentrazione degli inquinanti nellatmosfera Livello 2 - Rosso Emessa l'ordinanza sindacale n. 2 del 09/01/2020 In seguito al raggiungimento del livello di allerta 2 – rosso (superamento del valore giornaliero di PM10 di 50 microgrammi al metro cubo per 10 giorni consecutivi), è stata emessa l'ordinanza sindacale n. 2 del 09/01/2020. In sintesi l'ordinanza revoca l'ordinanza sindacale n. 1/2020 del 07/01/2020 (emessa per il raggiungimento del livello di allerta 1 – arancione) e pone i seguenti obblighi: si ordina a tutta la Cittadinanza, nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione del provvedimento (09/01/2020) e fino alla revoca:
1. il divieto di uso degli apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati a biomassa legnosa (compreso il pellet) di classe inferiore alle 4 stelle, qualora nell’abitazione, siano presenti altri impianti termici alimentati a gas (metano o gpl); 2. il divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, ecc.) di combustioni all'aperto comprese le biomasse; 3. il divieto per tutti i veicoli di sostare con motore acceso; 4. il divieto di spandimento dei liquami zootecnici (non letami) e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe.
Nella medesima ordinanza si invita inoltre: a) La Cittadinanza: - ad usare il meno possibile l’automobile in ambito urbano e a privilegiare l’uso del mezzo pubblico e degli altri mezzi di trasporto non inquinanti; - per l’alimentazione dei propri veicoli ad usare carburante a minor impatto ambientale (gasolio a basso tenore di zolfo, gasolio bianco, gpl, gas metano); - ad adottare comportamenti individuali di salvaguardia della salute ed, in caso di concentrazioni particolarmente elevate di inquinanti atmosferici, ridurre il rischio di esposizione:
b) La Cittadinanza ad utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore a 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'allegato X parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) della parte V^ del D. Lgs. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì l'obbligo della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore; c) Aziende di trasporto pubblico locale e privato a privilegiare l’utilizzo, nel periodo sopra indicato indicato, dei mezzi a minore emissione. d) Le Imprese ad effettuare ogni intervento possibile per garantire un’elevata efficienza e manutenzione degli impianti posti a presidio delle fonti inquinanti, in particolare per ridurre le emissioni in atmosfera, sensibilizzando gli operatori ad utilizzare veicoli a ridotto impatto ambientale. e) Gli Uffici pubblici a ridurre ulteriormente la temperatura ammessa.
Chiunque violi le disposizioni relative alla circolazione di cui al sopra indicato provvedimento è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 7 comma 13-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 “nuovo Codice della Strada”, alla sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 di cui all'art. 7-bis del D. Lgs. 267/2000 e qualora ne ricorrano i presupposti dà luogo all’applicazione dell’art. 650 del Codice Penale. IL SINDACO Gonzo Ruggero Allegati
Data ultimo aggiornamento: 30/01/2020 | ||