TITOLO III°
ORGANI ELETTIVI
Art.
15
Organi elettivi
1.
Sono organi elettivi del Comune: il Consiglio comunale, la Giunta comunale,
il Sindaco.
Art.
16
Consiglio comunale
1.
Il Consiglio comunale, rappresentando l’intera comunità,
determina l’indirizzo ed esercita il controllo politico amministrativo.
2.
Il Consiglio, costituito a norma di legge, ha autonomia organizzativa
e funzionale.
Art. 17
Competenze ed attribuzioni del Consiglio
1.
Il Consiglio comunale esercita la potestà e le competenze previste
dalle leggi 8.6.90 n. 142, 15.3.93 m. 81, 11.2.94 n. 109, e 15.5.97 n.
127 e svolge attribuzioni conformandosi ai principi, criteri e procedimenti
stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
2.
Gli atti fondamentali del Consiglio Comunale devono contenere la individuazione
degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione
delle risorse e degli strumenti necessari all’azione da svolgere.
3.
Il Consiglio comunale ispira la propria azione al principio della solidarietà
sociale.
Art.
17/bis
Linee programmatiche di mandato
1.
Entro il termine di 90 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto
insediamento, sono presentate da parte del Sindaco, sentita la Giunta,
le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare
durante il mandato politico – amministrativo.
2.
Ciascun Consigliere Comunale ha il pieno diritto di intervenire nella
definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli
adeguamenti e le modifiche mediante presentazione di appositi emendamenti,
nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio Comunale.
3.
Con cadenza annuale, in occasione dell’approvazione del bilancio
consuntivo, il Consiglio provvede a verificare l’attuazione di tali
linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori. E’ facoltà
del Consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato,
con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla
base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito
locale.
Art. 18
Sessioni e convocazione
1.
L’attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie
e straordinarie. Sono ordinarie le sessioni nelle quali vengono iscritte
proposte di deliberazioni di cui alle lettere a) e b) dell’art.
32 della L. 142/90. Sono straordinarie tutte le altre.
2.
Il numero legale per le sedute di seconda convocazione è previsto
in 1/3 dei consiglieri assegnati.
3.
Nel caso di convocazione ordinaria l’avviso di convocazione dovrà
essere consegnato almeno 5 giorni interi prima della seduta. Nel caso
di convocazione straordinaria l’avviso di convocazione dovrà
essere consegnato almeno 5 giorni interi prima della seduta.
4.
Nel caso di convocazione d’urgenza, l’avviso dovrà
essere consegnato ai Consiglieri almeno 24 ore prima della seduta.
5.
Il Consiglio Comunale è convocato:
a) Per iniziativa del Sindaco,
b) Per deliberazione della Giunta Comunale;
c) Su richiesta di un quinto dei Consiglieri in carica, purché
l’oggetto della richiesta sia di competenza del Consiglio Comunale.
6.
L’ordine del giorno del Consiglio Comunale è fissato dal
Sindaco, sentita la Giunta Comunale e la Conferenza dei Capigruppo.
7.
Nel caso di convocazione d’urgenza, ogni deliberazione può
essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei
Consiglieri presenti.
8.
In caso di decadenza, rimozione o decesso del Sindaco, la convocazione
del Consiglio Comunale compete al Vice – Sindaco se componente del
Consiglio Comunale, oppure al Consigliere Anziano. In caso di dimissioni
del Sindaco la convocazione del Consiglio Comunale compete al Sindaco
stesso.
9.
Il Consiglio si riunisce in seduta pubblica. Il Regolamento stabilirà
i casi in cui si riunisce in seduta segreta.
10.
Le votazioni del Consiglio sono palesi. Il Regolamento stabilisce i casi
in cui la votazione sarà effettuata per scheda segreta.
11.
Per la validità delle sedute è necessaria la presenza minima
pari alla metà dei consiglieri assegnati (escludendo dal computo
il Sindaco).
12.
Ogni deliberazione è valida se ottiene la maggioranza dei Consiglieri
presenti in aula, salvo che la Legge non preveda maggioranze particolari.
13.
L’Ente comunale può istituire la figura del Presidente del
Consiglio con le attribuzioni previste dalla legge.
Art.
19
Commissioni consiliari
1.
Il Consiglio comunale può istituire nel suo seno Commissioni permanenti.
2.
Possono altresì essere istituite commissioni temporanee e speciali
formate da Consiglieri comunali e cittadini elettori.
3.
Il Regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il
funzionamento e la composizione, nel rispetto del criterio proporzionale.
4.
Le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco,
Assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti delle forze
sociali, politiche ed economiche per l’esame di specifici argomenti.
La partecipazione alle commissioni consente il diritto di parola, ma non
di voto.
5.
Le Commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta
questi lo richiedano.
Art.
20
Attribuzioni delle Commissioni
1.
Compito principale delle Commissioni permanenti è l’esame
preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio al fine di favorire
il miglior esercizio delle funzioni dell’organo stesso.
2.
Compito delle Commissioni temporanee e speciali è l’esame
di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate
dal Consiglio comunale.
3.
Il Regolamento disciplina il funzionamento delle Commissioni.
Art. 21
I Consiglieri Comunali
1.
La posizione giuridica e lo status del Consigliere Comunale è regolato
dalla Legge. Il Consigliere rappresenta l’intera comunità
alla quale costantemente risponde.
2.
In ogni caso in cui la legge, lo statuto o il regolamento facciano riferimento
al Consigliere anziano, si intende tale il Consigliere che ha riportato
il maggior numero di voti.
3.
Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono indirizzate al rispettivo
Consiglio. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto
e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio provvede alla relativa surrogazione
che deve avvenire entro e non oltre dieci giorni dalla data di presentazione
delle dimissioni.
4.
I Consiglieri Comunali che, nel quinquennio non intervengano a tre riunioni
consecutive del Consiglio Comunale, senza giustificato motivo, decadono
dalla carica ed il loro seggio viene attribuito al candidato che nella
medesima lista segue immediatamente l’ultimo eletto. A cura del
Sindaco viene data comunicazione al Consigliere interessato del verificarsi
delle condizioni di decadenza e gli viene assegnato un termine non inferiore
a dieci giorni per produrre eventuali cause giustificative. Qualora il
Sindaco ritenga permanga la causa di decadenza, inserisce la questione
all’ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio Comunale.
5.
Nel caso di sospensione di un Consigliere, adottata, ai sensi della L.
n. 55/90 e L. 16/92, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla
notifica del provvedimento di sospensione procede alla temporanea sostituzione,
affidando la supplenza al candidato della stessa lista che ha riportato,
dopo gli eletti, il maggior numero di voti.
Art.
22
Diritti e doveri dei consiglieri
1.
Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziative e
di controllo del Consigliere comunale, previsti dalla legge, sono disciplinati
dal Regolamento.
2.
L’esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti presentati
nel corso della seduta, è subordinato all’acquisizione dei
pareri previsti dalla legge.
3.
Per assicurare la massima trasparenza, ogni consigliere deve comunicare,
secondo le modalità stabilite dal Regolamento, all’inizio
ed alla fine del mandato, i propri redditi complessivi.
Art.
23
Funzioni di controllo
1.
In particolare, nell’ambito delle funzioni di controllo assegnate
al Consiglio, 1/5 dei consiglieri può chiedere che le deliberazioni
adottate dalla Giunta e dal Consiglio comunale, siano sottoposte a controllo
di legittimità, ai sensi dell’art. 17, comma 38, per le sottoindicate
materie, presentando richiesta scritta e motivata con l’indicazione
delle norme violate, entro dieci giorni dall’affissione all’Albo
Pretorio:
a)
appalti e affidamento di servizi o forniture d’importo superiore
alla soglia di rilievo comunitario;
b) assunzioni del personale, piante organiche e relative variazioni;
Art.
23/bis
Commissioni di controllo e di garanzia
1.
Il Consiglio comunale può istituire Commissioni consiliari aventi
funzioni di controllo e di garanzia.
Art. 24
Gruppi consiliari
1.
I consiglieri possono costituirsi in Gruppi, secondo quanto previsto dal
Regolamento e ne danno comunicazione scritta al Segretario comunale, designando
il Capogruppo.
Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione,
i Capi gruppo sono individuati nei consiglieri, non componenti la Giunta,
che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.
2.
I Gruppi sono formati da più Consiglieri. A seguito della consultazione
elettorale, potranno essere costituiti Gruppi con un numero minimo di
n. 1 Consigliere.
3.
Il Regolamento stabilisce le modalità di funzionamento della Conferenza
dei Capigruppo.
Art. 25
Giunta Comunale
1.
La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nella Amministrazione del
Comune.
2.
Opera attraverso deliberazioni collegiali, secondo i principi di trasparenza
ed efficienza, con l’intervento della metà più uno
dei membri in carica.
3.
Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi
e delle finalità dell’Ente, nel quadro degli indirizzi generali
ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio comunale.
4.
Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al Consiglio comunale.
Art. 26
Elezione e prerogative
1.
Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vice – Sindaco,
e ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta
successiva alla elezione.
2.
Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione
giuridica, lo status dei componenti la Giunta e gli istituti della decadenza
e della revoca sono disciplinati dalla legge.
3.
Oltre i casi di incompatibilità previsti al comma 2, non possono
contemporaneamente far parte della Giunta:
a) Ascendenti e discendenti
b) Adottante e adottato
c) Fratelli
d) Coniugi
e) Affini di primo grado.
4.
Il Sindaco e gli Assessori restano in carica fino all’insediamento
dei successori.
5.
Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata
comunicazione al Consiglio Comunale.
Art.
27
Composizione della Giunta
1.
La Giunta si compone del Sindaco che la presiede e da un numero di Assessori
non superiore a sei.
2.
Il Sindaco può nominare Assessore anche cittadini non facenti parte
del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità
alla carica di Consigliere, nel numero massimo corrispondente alla metà
del numero degli Assessori nominati dal Sindaco.
3.
La nomina degli Assessori esterni e la relativa comunicazione al Consiglio
Comunale deve avvenire nella prima seduta successiva alla elezione.
4.
L’Assessore non Consigliere non deve essere stato candidato nelle
ultime elezioni amministrative.
5.
L’Assessore non Consigliere partecipa alla sedute di Consiglio con
diritto di discussione ma non di voto. Lo stesso non può presiedere
le riunioni del Consiglio Comunale.
Art. 28
Funzionamento della Giunta
1.
La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco o da chi lo sostituisce
legalmente.
2.
Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dal
Regolamento.
Art.
29
Attribuzione della Giunta
1.
Alla Giunta Comunale compete l’adozione di tutti gli atti che non
siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze
(previste dalle leggi, dallo statuto, dal regolamento di organizzazione)
del Sindaco, del Segretario comunale e dei responsabili degli uffici e
dei servizi.
2.
La Giunta svolge funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi,
con i quali indica lo scopo e gli obiettivi da perseguire, i mezzi idonei
e i criteri cui dovranno attenersi gli uffici nell’esercizio delle
proprie attribuzioni gestionali ed esecutive, loro attribuite dalla legge
e dallo Statuto.
3.
La Giunta non può adottare provvedimenti riservati al Consiglio
Comunale, neppure in caso di urgenza, salvo i casi previsti dalla legge
(variazioni di bilancio).
4.
Ad essa vengono in particolare attribuiti i seguenti compiti:
a) Attività di iniziativa, impulso e raccordo con gli organismi
di partecipazione;
b) Formula previsioni di bilancio e la relativa relazione previsionale
e programmatica, i programmi e gli indirizzi generali da sottoporre al
Consiglio, approva lo schema di bilancio preventivo e la relazione finale
al conto consuntivo;
c) Predispone e propone al Consiglio i regolamenti previsti dalle Leggi,
dallo Statuto o di propria iniziativa, nonché loro modifiche ed
integrazione ed approva quelli di sua competenza;
d) Approva i progetti ed eventuali relative procedure di esproprio, i
disegni attuativi dei programmi e degli indirizzi deliberati dal Consiglio;
e) Delibera gli indirizzi per gli acquisti, le alienazioni, gli appalti;
f) Disciplina, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio,
l’ordinamento degli uffici e dei servizi, le dotazioni organiche,
le modalità di assunzione e degli impieghi, i requisiti di accesso
e le modalità concorsuali;
g) Adotta ogni iniziativa atta a promuovere e migliorare l’immagine
del Comune anche fuori del proprio ambito territoriale;
h) Fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi
e abrogativi;
i) Approva gli storni di stanziamento dei fondi di riserva e le variazioni
urgenti di bilancio da sottoporre a ratifica consiliare nei termini di
legge;
j) Dispone l’accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni di
beni mobili;
k) Provvede alla variazione e revisione delle tariffe dei servizi al fine
di garantire l’equilibrio costi-ricavi, nel rispetto dei criteri
e limiti contenuti in atti fondamentali del Consiglio o nella legge;
l) Esercita le funzioni delegate dallo Stato, dalla Regione o dalla Provincia
se non specificatamente assegnate alla competenza di altri organi;
m) Delibera l’assegnazione di incarichi a professionisti esterni;
n) Delibera l’instaurazione o la resistenza in giudizio dell’Ente;
o) Nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici;
p) Approva gli accordi di contrattazione decentrata;
q) Approva il Piano esecutivo di gestione.
r) Compie gli atti che non siano riservati dalla legge al Consiglio e
che non rientrino nelle competenze previste dalle leggi e dallo Statuto,
dal Sindaco, dal Segretario Comunale e dai responsabili dei settori.
Art. 30
Organizzazione della Giunta
1.
L’attività della Giunta è collegiale.
2.
Gli Assessori sono preposti ai vari rami delle competenze del Comune,
raggruppate per settori omogenei, su delega fornita dal Sindaco.
La delega del Sindaco agli Assessori è revocabile ad insindacabile
giudizio del Sindaco stesso.
Gli atti e l’attività oggetto della delega possono essere:
- presentazione alla Giunta Comunale delle proposte di deliberazione;
- sovraintendenza al funzionamento di servizi e degli uffici;
- sottoscrizione di atti e documenti entro i limiti consentiti dalla normativa
vigente;
3.
Gli Assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta
ed individualmente degli atti dei loro assessorati.
4.
Il Sindaco fornisce delega di funzioni vicarie ad un Assessore che assume
le funzioni di Vice-Sindaco.
5.
Nelle deleghe fornite dal Sindaco agli Assessori non è compreso
il potere di ordinanza.
6.
In caso di assenza contemporeanea del Sindaco e del Vice-Sindaco, ne fa
le veci l’Assessore Consigliere comunale che ha ottenuto il maggior
numero di voti.
7.
Il Sindaco comunica al Consiglio comunale le deleghe della Giunta e le
successive modifiche.
8.
Il Sindaco può delegare ai Consiglieri comunali specifici compiti
dell’attività comunale. In questo caso però i consiglieri
non hanno titolo di partecipare alla Giunta Comunale, ma di essere chiamati
dal Sindaco a riferire sui temi del loro incarico.
Art. 31
Sindaco
1.
Il Sindaco, eletto direttamente dai cittadini, è l’organo
responsabile dell’Amministrazione del Comune, legale rappresentante
dell’Ente ed Ufficiale di Governo.
2.
Nella veste di capo dell’Amministrazione locale esercita funzioni
di rappresentanza, di presidenza, di sovraintendenza e di amministrazione.
3.
Ha competenza e poteri di indirizzo, vigilanza e controllo sulle attività
gestionali ed esecutive dell’attività degli Assessori, di
cui può sospendere l’adozione di atti specifici per sottoporli
alla Giunta Comunale.
4.
Nel caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o
decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del
Consiglio.
5.
Le competenze del Sindaco quale capo dell’Amministrazione ed Ufficiale
di governo sono stabilite dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti
e riguardano poteri di amministrazione, vigilanza, autoorganizzazione.
6.
Promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma.
7.
Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale, provvede
alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune
presso Enti, Aziende ed Istituzioni.
8.
Sovraintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, in ordine agli
indirizzi funzionali e di vigilanza sull’intera gestione amministrativa.
9.
Nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce
gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna nei casi
di assistenza di professionalità analoghe all’interno dell’Ente,
secondo le modalità e i criteri stabiliti dal Regolamento.
10.
Vieta con atto motivato e per il tempo strettamente necessario, l’esibizione
di atti dell’Amministrazione Comunale, secondo le norme del Regolamento
di accesso.
11.
Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento,
il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.
12. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma
della Repubblica e lo stemma del Comune da portarsi a tracolla.
Art. 32
Vice-Sindaco
1.
il Vice-Sindaco è l’Assessore che riceve dal Sindaco delega
generale per l’esercizio di tutte le funzioni di capo di Amministrazione
ed Ufficiale di governo, in caso di assenza o impedimento del Sindaco
stesso. La delega al Vice-Sindaco è revocabile a insindacabile
giudizio del Sindaco.
Art. 33
Regolamento degli organi elettivi
1.
Il Regolamento comunale disciplinerà le norme di funzionamento
del Consiglio Comunale, della Giunta Comunale, del Sindaco, delle conferenze
dei Capi-gruppi e delle Commissioni consiliari permanenti.
TITOLO
IV°
ORGANIZZAZIONE BUROCRATICA
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