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STATUTO COMUNALE - TITOLO III

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TITOLO III°
ORGANI ELETTIVI

Art. 15
Organi elettivi

1. Sono organi elettivi del Comune: il Consiglio comunale, la Giunta comunale, il Sindaco.

Art. 16
Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale, rappresentando l’intera comunità, determina l’indirizzo ed esercita il controllo politico amministrativo.

2. Il Consiglio, costituito a norma di legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.


Art. 17
Competenze ed attribuzioni del Consiglio

1. Il Consiglio comunale esercita la potestà e le competenze previste dalle leggi 8.6.90 n. 142, 15.3.93 m. 81, 11.2.94 n. 109, e 15.5.97 n. 127 e svolge attribuzioni conformandosi ai principi, criteri e procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

2. Gli atti fondamentali del Consiglio Comunale devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all’azione da svolgere.

3. Il Consiglio comunale ispira la propria azione al principio della solidarietà sociale.

Art. 17/bis
Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 90 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico – amministrativo.

2. Ciascun Consigliere Comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio Comunale.

3. Con cadenza annuale, in occasione dell’approvazione del bilancio consuntivo, il Consiglio provvede a verificare l’attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori. E’ facoltà del Consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

Art. 18
Sessioni e convocazione

1. L’attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie. Sono ordinarie le sessioni nelle quali vengono iscritte proposte di deliberazioni di cui alle lettere a) e b) dell’art. 32 della L. 142/90. Sono straordinarie tutte le altre.

2. Il numero legale per le sedute di seconda convocazione è previsto in 1/3 dei consiglieri assegnati.

3. Nel caso di convocazione ordinaria l’avviso di convocazione dovrà essere consegnato almeno 5 giorni interi prima della seduta. Nel caso di convocazione straordinaria l’avviso di convocazione dovrà essere consegnato almeno 5 giorni interi prima della seduta.

4. Nel caso di convocazione d’urgenza, l’avviso dovrà essere consegnato ai Consiglieri almeno 24 ore prima della seduta.

5. Il Consiglio Comunale è convocato:
a) Per iniziativa del Sindaco,
b) Per deliberazione della Giunta Comunale;
c) Su richiesta di un quinto dei Consiglieri in carica, purché l’oggetto della richiesta sia di competenza del Consiglio Comunale.

6. L’ordine del giorno del Consiglio Comunale è fissato dal Sindaco, sentita la Giunta Comunale e la Conferenza dei Capigruppo.

7. Nel caso di convocazione d’urgenza, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei Consiglieri presenti.

8. In caso di decadenza, rimozione o decesso del Sindaco, la convocazione del Consiglio Comunale compete al Vice – Sindaco se componente del Consiglio Comunale, oppure al Consigliere Anziano. In caso di dimissioni del Sindaco la convocazione del Consiglio Comunale compete al Sindaco stesso.

9. Il Consiglio si riunisce in seduta pubblica. Il Regolamento stabilirà i casi in cui si riunisce in seduta segreta.

10. Le votazioni del Consiglio sono palesi. Il Regolamento stabilisce i casi in cui la votazione sarà effettuata per scheda segreta.

11. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza minima pari alla metà dei consiglieri assegnati (escludendo dal computo il Sindaco).

12. Ogni deliberazione è valida se ottiene la maggioranza dei Consiglieri presenti in aula, salvo che la Legge non preveda maggioranze particolari.

13. L’Ente comunale può istituire la figura del Presidente del Consiglio con le attribuzioni previste dalla legge.

Art. 19
Commissioni consiliari

1. Il Consiglio comunale può istituire nel suo seno Commissioni permanenti.

2. Possono altresì essere istituite commissioni temporanee e speciali formate da Consiglieri comunali e cittadini elettori.

3. Il Regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la composizione, nel rispetto del criterio proporzionale.

4. Le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, Assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti delle forze sociali, politiche ed economiche per l’esame di specifici argomenti.
La partecipazione alle commissioni consente il diritto di parola, ma non di voto.

5. Le Commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

Art. 20
Attribuzioni delle Commissioni

1. Compito principale delle Commissioni permanenti è l’esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell’organo stesso.

2. Compito delle Commissioni temporanee e speciali è l’esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio comunale.

3. Il Regolamento disciplina il funzionamento delle Commissioni.


Art. 21
I Consiglieri Comunali

1. La posizione giuridica e lo status del Consigliere Comunale è regolato dalla Legge. Il Consigliere rappresenta l’intera comunità alla quale costantemente risponde.

2. In ogni caso in cui la legge, lo statuto o il regolamento facciano riferimento al Consigliere anziano, si intende tale il Consigliere che ha riportato il maggior numero di voti.

3. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono indirizzate al rispettivo Consiglio. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio provvede alla relativa surrogazione che deve avvenire entro e non oltre dieci giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

4. I Consiglieri Comunali che, nel quinquennio non intervengano a tre riunioni consecutive del Consiglio Comunale, senza giustificato motivo, decadono dalla carica ed il loro seggio viene attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l’ultimo eletto. A cura del Sindaco viene data comunicazione al Consigliere interessato del verificarsi delle condizioni di decadenza e gli viene assegnato un termine non inferiore a dieci giorni per produrre eventuali cause giustificative. Qualora il Sindaco ritenga permanga la causa di decadenza, inserisce la questione all’ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio Comunale.

5. Nel caso di sospensione di un Consigliere, adottata, ai sensi della L. n. 55/90 e L. 16/92, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti.

Art. 22
Diritti e doveri dei consiglieri

1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziative e di controllo del Consigliere comunale, previsti dalla legge, sono disciplinati dal Regolamento.

2. L’esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti presentati nel corso della seduta, è subordinato all’acquisizione dei pareri previsti dalla legge.

3. Per assicurare la massima trasparenza, ogni consigliere deve comunicare, secondo le modalità stabilite dal Regolamento, all’inizio ed alla fine del mandato, i propri redditi complessivi.

Art. 23
Funzioni di controllo

1. In particolare, nell’ambito delle funzioni di controllo assegnate al Consiglio, 1/5 dei consiglieri può chiedere che le deliberazioni adottate dalla Giunta e dal Consiglio comunale, siano sottoposte a controllo di legittimità, ai sensi dell’art. 17, comma 38, per le sottoindicate materie, presentando richiesta scritta e motivata con l’indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dall’affissione all’Albo Pretorio:

a) appalti e affidamento di servizi o forniture d’importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;
b) assunzioni del personale, piante organiche e relative variazioni;

Art. 23/bis
Commissioni di controllo e di garanzia

1. Il Consiglio comunale può istituire Commissioni consiliari aventi funzioni di controllo e di garanzia.


Art. 24
Gruppi consiliari

1. I consiglieri possono costituirsi in Gruppi, secondo quanto previsto dal Regolamento e ne danno comunicazione scritta al Segretario comunale, designando il Capogruppo.
Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i Capi gruppo sono individuati nei consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

2. I Gruppi sono formati da più Consiglieri. A seguito della consultazione elettorale, potranno essere costituiti Gruppi con un numero minimo di n. 1 Consigliere.

3. Il Regolamento stabilisce le modalità di funzionamento della Conferenza dei Capigruppo.


Art. 25
Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nella Amministrazione del Comune.

2. Opera attraverso deliberazioni collegiali, secondo i principi di trasparenza ed efficienza, con l’intervento della metà più uno dei membri in carica.

3. Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell’Ente, nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio comunale.

4. Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al Consiglio comunale.

Art. 26
Elezione e prerogative

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vice – Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla elezione.

2. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti la Giunta e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.

3. Oltre i casi di incompatibilità previsti al comma 2, non possono contemporaneamente far parte della Giunta:
a) Ascendenti e discendenti
b) Adottante e adottato
c) Fratelli
d) Coniugi
e) Affini di primo grado.

4. Il Sindaco e gli Assessori restano in carica fino all’insediamento dei successori.

5. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale.

Art. 27
Composizione della Giunta

1. La Giunta si compone del Sindaco che la presiede e da un numero di Assessori non superiore a sei.

2. Il Sindaco può nominare Assessore anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere, nel numero massimo corrispondente alla metà del numero degli Assessori nominati dal Sindaco.

3. La nomina degli Assessori esterni e la relativa comunicazione al Consiglio Comunale deve avvenire nella prima seduta successiva alla elezione.

4. L’Assessore non Consigliere non deve essere stato candidato nelle ultime elezioni amministrative.

5. L’Assessore non Consigliere partecipa alla sedute di Consiglio con diritto di discussione ma non di voto. Lo stesso non può presiedere le riunioni del Consiglio Comunale.


Art. 28
Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco o da chi lo sostituisce legalmente.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dal Regolamento.

Art. 29
Attribuzione della Giunta

1. Alla Giunta Comunale compete l’adozione di tutti gli atti che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze (previste dalle leggi, dallo statuto, dal regolamento di organizzazione) del Sindaco, del Segretario comunale e dei responsabili degli uffici e dei servizi.

2. La Giunta svolge funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi, con i quali indica lo scopo e gli obiettivi da perseguire, i mezzi idonei e i criteri cui dovranno attenersi gli uffici nell’esercizio delle proprie attribuzioni gestionali ed esecutive, loro attribuite dalla legge e dallo Statuto.

3. La Giunta non può adottare provvedimenti riservati al Consiglio Comunale, neppure in caso di urgenza, salvo i casi previsti dalla legge (variazioni di bilancio).

4. Ad essa vengono in particolare attribuiti i seguenti compiti:
a) Attività di iniziativa, impulso e raccordo con gli organismi di partecipazione;
b) Formula previsioni di bilancio e la relativa relazione previsionale e programmatica, i programmi e gli indirizzi generali da sottoporre al Consiglio, approva lo schema di bilancio preventivo e la relazione finale al conto consuntivo;
c) Predispone e propone al Consiglio i regolamenti previsti dalle Leggi, dallo Statuto o di propria iniziativa, nonché loro modifiche ed integrazione ed approva quelli di sua competenza;
d) Approva i progetti ed eventuali relative procedure di esproprio, i disegni attuativi dei programmi e degli indirizzi deliberati dal Consiglio;
e) Delibera gli indirizzi per gli acquisti, le alienazioni, gli appalti;
f) Disciplina, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio, l’ordinamento degli uffici e dei servizi, le dotazioni organiche, le modalità di assunzione e degli impieghi, i requisiti di accesso e le modalità concorsuali;
g) Adotta ogni iniziativa atta a promuovere e migliorare l’immagine del Comune anche fuori del proprio ambito territoriale;
h) Fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e abrogativi;
i) Approva gli storni di stanziamento dei fondi di riserva e le variazioni urgenti di bilancio da sottoporre a ratifica consiliare nei termini di legge;
j) Dispone l’accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni di beni mobili;
k) Provvede alla variazione e revisione delle tariffe dei servizi al fine di garantire l’equilibrio costi-ricavi, nel rispetto dei criteri e limiti contenuti in atti fondamentali del Consiglio o nella legge;
l) Esercita le funzioni delegate dallo Stato, dalla Regione o dalla Provincia se non specificatamente assegnate alla competenza di altri organi;
m) Delibera l’assegnazione di incarichi a professionisti esterni;
n) Delibera l’instaurazione o la resistenza in giudizio dell’Ente;
o) Nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici;
p) Approva gli accordi di contrattazione decentrata;
q) Approva il Piano esecutivo di gestione.
r) Compie gli atti che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze previste dalle leggi e dallo Statuto, dal Sindaco, dal Segretario Comunale e dai responsabili dei settori.


Art. 30
Organizzazione della Giunta

1. L’attività della Giunta è collegiale.

2. Gli Assessori sono preposti ai vari rami delle competenze del Comune, raggruppate per settori omogenei, su delega fornita dal Sindaco.
La delega del Sindaco agli Assessori è revocabile ad insindacabile giudizio del Sindaco stesso.
Gli atti e l’attività oggetto della delega possono essere:
- presentazione alla Giunta Comunale delle proposte di deliberazione;
- sovraintendenza al funzionamento di servizi e degli uffici;
- sottoscrizione di atti e documenti entro i limiti consentiti dalla normativa vigente;

3. Gli Assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta ed individualmente degli atti dei loro assessorati.

4. Il Sindaco fornisce delega di funzioni vicarie ad un Assessore che assume le funzioni di Vice-Sindaco.

5. Nelle deleghe fornite dal Sindaco agli Assessori non è compreso il potere di ordinanza.

6. In caso di assenza contemporeanea del Sindaco e del Vice-Sindaco, ne fa le veci l’Assessore Consigliere comunale che ha ottenuto il maggior numero di voti.

7. Il Sindaco comunica al Consiglio comunale le deleghe della Giunta e le successive modifiche.

8. Il Sindaco può delegare ai Consiglieri comunali specifici compiti dell’attività comunale. In questo caso però i consiglieri non hanno titolo di partecipare alla Giunta Comunale, ma di essere chiamati dal Sindaco a riferire sui temi del loro incarico.


Art. 31
Sindaco

1. Il Sindaco, eletto direttamente dai cittadini, è l’organo responsabile dell’Amministrazione del Comune, legale rappresentante dell’Ente ed Ufficiale di Governo.

2. Nella veste di capo dell’Amministrazione locale esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovraintendenza e di amministrazione.

3. Ha competenza e poteri di indirizzo, vigilanza e controllo sulle attività gestionali ed esecutive dell’attività degli Assessori, di cui può sospendere l’adozione di atti specifici per sottoporli alla Giunta Comunale.

4. Nel caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.

5. Le competenze del Sindaco quale capo dell’Amministrazione ed Ufficiale di governo sono stabilite dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti e riguardano poteri di amministrazione, vigilanza, autoorganizzazione.

6. Promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma.

7. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni.

8. Sovraintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull’intera gestione amministrativa.

9. Nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna nei casi di assistenza di professionalità analoghe all’interno dell’Ente, secondo le modalità e i criteri stabiliti dal Regolamento.

10. Vieta con atto motivato e per il tempo strettamente necessario, l’esibizione di atti dell’Amministrazione Comunale, secondo le norme del Regolamento di accesso.

11. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

12. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune da portarsi a tracolla.


Art. 32
Vice-Sindaco

1. il Vice-Sindaco è l’Assessore che riceve dal Sindaco delega generale per l’esercizio di tutte le funzioni di capo di Amministrazione ed Ufficiale di governo, in caso di assenza o impedimento del Sindaco stesso. La delega al Vice-Sindaco è revocabile a insindacabile giudizio del Sindaco.


Art. 33
Regolamento degli organi elettivi

1. Il Regolamento comunale disciplinerà le norme di funzionamento del Consiglio Comunale, della Giunta Comunale, del Sindaco, delle conferenze dei Capi-gruppi e delle Commissioni consiliari permanenti.

TITOLO IV°
ORGANIZZAZIONE BUROCRATICA

Comune di Villaverla

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