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STATUTO COMUNALE

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STATUTO COMUNALE


Approvato con delibere consiliari
n. 82 del 13.09.1991
n. 109 del 28.11.1991

Esecutivo il 18 maggio 1992
(pubblicato sul BUR il 17.04.1992, n. 42)

Modificato con delibere C.C.
n. 13 del 17.03.94
n. 22 del 26.05.94
n. 67 del 29.11.99
n. 36 del 27.06.07


Art. 1
Il Comune

1. Il Comune di Villaverla è Ente Locale territoriale autonomo, che esprime democraticamente le proprie comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo sociale, culturale ed economico, garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte politiche della comunità. Informa la sua attività secondo i principi di responsabilità, semplicità, efficienza, flessibilità, trasparenza e stabilità.

Art. 2
Territorio – Sede – Gonfalone e Stemma

1. Il territorio del Comune è costituito dal Capoluogo di Villaverla e dalla Frazione di Novoledo.
2. Confina con il Comuni di Sarcedo, Thiene, Montecchio P.no, Dueville, Caldogno, Isola Vi.c.na e Malo.
Il territorio può essere modificato con Legge della Regione, a condizione che la popolazione interessata sia sentita ed esprima la propria volontà con referendum.

3. La sede comunale è fissata con deliberazione del Consiglio Comunale. Presso di essa si riuniscono la Giunta, il Consiglio e le Commissioni, salvo esigenze particolari, che possono vedere gli organi riuniti presso altra sede.
4. Il Comune ha un gonfalone ed uno stemma. Il Regolamento disciplina l'uso del gonfalone.

Art. 3
Principi fondamentali

1. Il Comune fonda la propria azione sui principi di libertà, uguaglianza, di solidarietà e di giustizia indicati dalla Costituzione e concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale, culturale e religioso che ne limitano la realizzazione.
2. Opera al fine di conseguire il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i cittadini all’organizzazione politica, economica, sociale e culturale della Comunità locale.
3. Riconosce e garantisce le formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità umana, sostiene il libero svolgimento della vita sociale dei gruppi, delle istituzioni e della Comunità locale e promuove lo sviluppo delle associazioni democratiche.

Art. 4
Le funzioni del Comune

1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale.
2. Il Comune, per l’esercizio delle sue funzioni, può attuare forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.
3. Tutela la salute, la sicurezza sociale, l’integrità della famiglia e il diritto allo studio, lo sport e il tempo libero.
4. Il Comune favorisce il corretto sviluppo delle attività economiche primarie, secondarie e terziarie, al fine di consentire e valorizzare il lavoro e l’iniziativa produttiva dei propri cittadini; promuove l’organizzazione razionale del sistema di distribuzione commerciale anche a tutela del consumatore; agevola lo sviluppo della cooperazione;
5. Organizza la pianificazione territoriale dell’area comunale e la tutela e altresì il risanamento del territorio con particolare riguardo alle risorse idriche e all’archeologia industriale;
6. Tutela e valorizza i beni culturali, storici e ambientali;
7. Il Comune inoltra valorizza il carattere storico, monumentale e culturale delle Ville Venete presenti nel suo territorio.

Art. 5
La programmazione

1. Il Comune assume la politica di programmazione, coordinata con la Regione, con la Provincia e con gli altri Enti Locali, come metodo ordinatore della propria attività; attua il programma di sviluppo economico e i piani di intervento settoriale nel proprio territorio.

2. Il Comune realizza la programmazione con le risorse finanziarie previste dal bilancio.


Art. 5/bis
Il Consiglio Comunale dei ragazzi

1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva promuove l’elezione del Consiglio Comunale dei ragazzi.

2. Tale organo ha funzioni propositive ed eventualmente, consultive nelle seguenti materie: pubblica istruzione, assistenza ai giovani ed agli anziani, tempo libero, giochi, sport, cultura e spettacolo, ambiente.

3. Le modalità di elezione ed il funzionamento sono disciplinate con apposita deliberazione consiliare.


TITOLO II
LA PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 6
La valorizzazione e la promozione della partecipazione

1. il Comune valorizza le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato.

2. Promuove organismi di partecipazione popolare all’amministrazione locale, anche su base di quartiere e di frazione, al fine di assicurare il buon funzionamento, l’imparzialità e la trasparenza.

3. L’Amministrazione Comunale si impegna ad attivare forme di consultazione dei cittadini singoli o associati, per acquisire il parere su specifici problemi.

4. L’apposito Regolamento stabilirà gli ambiti e le forme della consultazione, come ad esempio le assemblee pubbliche, l’invio di questionari e la consulta dei responsabili di contrada.


Art. 7
Valorizzazione delle forme associative

1. Il Comune istituisce con provvedimento consiliare l’albo comunale delle Associazioni e delle Organizzazioni di volontariato che operano nella Comunità. Sostiene e valorizza le libere forme associative, con particolare riguardo a quelle che perseguano senza scopo di lucro finalità culturali, religiose, scientifiche, di assistenza, sportive, in quanto strumenti di formazione dei cittadini.

2. A tal fine viene favorita la partecipazione di detti organismi alla vita amministrativa dell’Ente attraverso gli apporti consultivi alle Commissioni Consiliari.

3. L’Amministrazione comunale potrà intervenire con la concessione di contributi, sussidi, sovvenzioni a sostegno delle associazioni suddette secondo l’apposito regolamento.

Art, 8
Diritto di petizione

1. Il cittadino singolo e le organizzazioni, di cui al precedente art. 7, possono rivolgere petizioni, interrogazioni, richieste al Comune per chiedere provvedimenti o esporre comuni necessità.

2. Le istanze di cui al comma 1° sono esaminate dal competente organo comunale.

3. Il Sindaco comunica ai cittadini o alle Associazioni gli esiti della istruttoria, nonché le determinazioni definitive.

4. Di quanto sopra precede, il Sindaco fornisce puntuale informazione al Consiglio comunale, nella sua prima seduta, in sede di comunicazioni.


Art. 9
Diritto di accesso

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti della Amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.

2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.

3. Il Regolamento, oltre ad enunciare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l’istituto dell’accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

Art. 10
Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell’amministrazione, delle Aziende speciali e delle Istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste dal precedente articolo.

2. L’Ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all’albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione telematici ed altri ritenuti idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.

3. L’informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.

4. La Giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

5. Il Regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l’informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dalla legge 7.8.90 n. 241.


Art. 11
Referendum consultivo

1. E’ ammesso Referendum consultivo su questioni a rilevanza generale, interessanti l’intera collettività comunale.

2. Si fa luogo a Referendum consultivo:
a) nel caso sia deliberato dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
b) Qualora vi sia richiesta da parte del 20% degli aventi diritto al voto.

3. Non è ammesso Referendum consultivo sulle seguenti materie:

a) tributi e tariffe
b) provvedimenti a contenuto vincolato definito da leggi statali o regionali
c) provvedimenti di programmazione generale

4. il Regolamento disciplina le modalità di attuazione del Referendum consultivo.

5. Il quesito sottoposto a Referendum è dichiarato accolto:
a ) quando abbiano partecipato al voto il 50% degli iscritti alle liste elettorali

e

b) quando i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza assoluta dei voti validi.

Art. 11/bis
Referendum abrogativo

1. E’ ammesso Referendum abrogativo su questioni a rilevanza generale, interessanti l’intera collettività comunale.

2. Si fa luogo a Referendum abrogativo:
a) nel caso sia deliberato dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune;
b) qualora vi sia richiesta da parte del 20% degli aventi diritto,

3. Il Regolamento disciplina le modalità di attuazione del Referendum abrogativo.
4. Il quesito sottoposto a Referendum è accolto:
a) quando abbiano partecipato al voto il 50% + 1 degli iscritti alle liste elettorali
e

b) quando i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza assoluta dei voti validi.

5. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri comunali.


Art. 12
Difensore civico

1. A garanzia della imparzialità, del buon andamento dell’Amministrazione Comunale e di un corretto rapporto con i cittadini, è istituito l’ufficio del Difensore Civico, che viene eletto dal Consiglio Comunale con la maggioranza qualificata dei 4/5 dei consiglieri assegnati. Il Difensore Civico deve possedere i requisiti per la elezione a Consigliere comunale e godere della pubblica stima. Dura in carica 3 anni e può essere rieletto.

2. Il Comune può consentire alla nomina di un Difensore Civico a competenza sovracomunale. Anche in questo caso la elezione avviene a maggioranza qualificata dei 4/5 dei consiglieri assegnati. Il servizio sarà attuato con il sistema della convenzione tra Comuni.

3. Spetta al Difensore civico verificare, a richiesta di singoli cittadini, enti pubblici o privati, associazioni, il regolare svolgimento delle pratiche presso l’Amministrazione Comunale e gli enti ed aziende dipendenti.

4. La sede ed i mezzi burocratici necessari saranno messi a disposizione dal Comune.

5. Il Difensore civico ha diritto di essere sentito dal Consiglio comunale in merito alle pratiche di sua competenza.

6. Il Regolamento stabilisce le norme di funzionamento e la indennità di carica del Difensore civico.

7. Oltre ai compiti che la legge attribuisce al difensore civico comunale sovracomunale, mediante convenzione fra comuni di cui al comma 2, spettano ad essi i compiti demandati in materia di controllo, ai sensi dell’art. 17 L. 127/97.


Art. 13
Partecipazione al procedimento amministrativo

1. Il diritto di partecipazione al procedimento amministrativo è regolato dalla legge statale 7.8.90 n. 241.

2. Le disposizioni di partecipazione al procedimento amministrativo non si applicano nei confronti della attività diretta alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione, di programmazione e tributari.

3. I cittadini singoli o associati – portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo – hanno facoltà di prendere visione degli atti e di intervenirvi, tranne i casi esclusi dalla legge e dai regolamenti.
Il responsabile dell’istruttoria ha l’obbligo di informare gli interessati dall’inizio del procedimento amministrativo, mediante comunicazione personale o altro mezzo previsto dalla legge.
I cittadini singoli o associati aventi diritto – entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente – possono presentare istanze, memorie, proposte e documenti, salvo diverso termine assegnato nella comunicazione stessa.
Il responsabile del procedimento fornisce risposta alle richieste di cui al comma precedente entro 30 giorni.
In sede di emanazione dell’atto, deve essere fatta menzione dell’avvenuta partecipazione al procedimento.
Il regolamento stabilisce le modalità di individuazione dei responsabili dei procedimenti.


Art. 14
Azione popolare

1. Ciascun elettore, a norma di legge, può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.

2. Il giudice ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune.

3. In caso di soccombenza le spese sono a carico di chi ha promosso l’azione o il ricorso, salvo che il Comune, costituendosi, abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall’elettore.

4. Nel caso di azione popolare, il cittadino deve fornire avviso formale all’Amministrazione Comunale.


TITOLO III°
ORGANI ELETTIVI

Comune di Villaverla

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