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STATUTO
COMUNALE
Approvato con delibere consiliari
n. 82 del 13.09.1991
n. 109 del 28.11.1991
Esecutivo
il 18 maggio 1992
(pubblicato sul BUR il 17.04.1992, n. 42)
Modificato
con delibere C.C.
n. 13 del 17.03.94
n. 22 del 26.05.94
n. 67 del 29.11.99
n. 36 del 27.06.07
Art.
1
Il Comune
1.
Il Comune di Villaverla è Ente Locale territoriale autonomo, che
esprime democraticamente le proprie comunità, ne cura gli interessi
e ne promuove lo sviluppo sociale, culturale ed economico, garantisce
la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte politiche
della comunità. Informa la sua attività secondo i principi
di responsabilità, semplicità, efficienza, flessibilità,
trasparenza e stabilità.
Art.
2
Territorio – Sede – Gonfalone e Stemma
1.
Il territorio del Comune è costituito dal Capoluogo di Villaverla
e dalla Frazione di Novoledo.
2. Confina con il Comuni di Sarcedo, Thiene, Montecchio P.no, Dueville,
Caldogno, Isola Vi.c.na e Malo.
Il territorio può essere modificato con Legge della Regione, a
condizione che la popolazione interessata sia sentita ed esprima la propria
volontà con referendum.
3.
La sede comunale è fissata con deliberazione del Consiglio Comunale.
Presso di essa si riuniscono la Giunta, il Consiglio e le Commissioni,
salvo esigenze particolari, che possono vedere gli organi riuniti presso
altra sede.
4. Il Comune ha un gonfalone ed uno stemma. Il Regolamento disciplina
l'uso del gonfalone.
Art.
3
Principi fondamentali
1.
Il Comune fonda la propria azione sui principi di libertà, uguaglianza,
di solidarietà e di giustizia indicati dalla Costituzione e concorre
a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale, culturale e religioso
che ne limitano la realizzazione.
2. Opera al fine di conseguire il pieno sviluppo della persona umana e
l’effettiva partecipazione di tutti i cittadini all’organizzazione
politica, economica, sociale e culturale della Comunità locale.
3. Riconosce e garantisce le formazioni sociali nelle quali si svolge
la personalità umana, sostiene il libero svolgimento della vita
sociale dei gruppi, delle istituzioni e della Comunità locale e
promuove lo sviluppo delle associazioni democratiche.
Art.
4
Le funzioni del Comune
1.
Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la
popolazione ed il territorio comunale.
2. Il Comune, per l’esercizio delle sue funzioni, può attuare
forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.
3. Tutela la salute, la sicurezza sociale, l’integrità della
famiglia e il diritto allo studio, lo sport e il tempo libero.
4. Il Comune favorisce il corretto sviluppo delle attività economiche
primarie, secondarie e terziarie, al fine di consentire e valorizzare
il lavoro e l’iniziativa produttiva dei propri cittadini; promuove
l’organizzazione razionale del sistema di distribuzione commerciale
anche a tutela del consumatore; agevola lo sviluppo della cooperazione;
5. Organizza la pianificazione territoriale dell’area comunale e
la tutela e altresì il risanamento del territorio con particolare
riguardo alle risorse idriche e all’archeologia industriale;
6. Tutela e valorizza i beni culturali, storici e ambientali;
7. Il Comune inoltra valorizza il carattere storico, monumentale e culturale
delle Ville Venete presenti nel suo territorio.
Art.
5
La programmazione
1.
Il Comune assume la politica di programmazione, coordinata con la Regione,
con la Provincia e con gli altri Enti Locali, come metodo ordinatore della
propria attività; attua il programma di sviluppo economico e i
piani di intervento settoriale nel proprio territorio.
2.
Il Comune realizza la programmazione con le risorse finanziarie previste
dal bilancio.
Art. 5/bis
Il Consiglio Comunale dei ragazzi
1.
Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita
collettiva promuove l’elezione del Consiglio Comunale dei ragazzi.
2.
Tale organo ha funzioni propositive ed eventualmente, consultive nelle
seguenti materie: pubblica istruzione, assistenza ai giovani ed agli anziani,
tempo libero, giochi, sport, cultura e spettacolo, ambiente.
3.
Le modalità di elezione ed il funzionamento sono disciplinate con
apposita deliberazione consiliare.
TITOLO II
LA PARTECIPAZIONE POPOLARE
ART.
6
La valorizzazione e la promozione della partecipazione
1.
il Comune valorizza le libere forme associative e le organizzazioni di
volontariato.
2.
Promuove organismi di partecipazione popolare all’amministrazione
locale, anche su base di quartiere e di frazione, al fine di assicurare
il buon funzionamento, l’imparzialità e la trasparenza.
3.
L’Amministrazione Comunale si impegna ad attivare forme di consultazione
dei cittadini singoli o associati, per acquisire il parere su specifici
problemi.
4.
L’apposito Regolamento stabilirà gli ambiti e le forme della
consultazione, come ad esempio le assemblee pubbliche, l’invio di
questionari e la consulta dei responsabili di contrada.
Art. 7
Valorizzazione delle forme associative
1.
Il Comune istituisce con provvedimento consiliare l’albo comunale
delle Associazioni e delle Organizzazioni di volontariato che operano
nella Comunità. Sostiene e valorizza le libere forme associative,
con particolare riguardo a quelle che perseguano senza scopo di lucro
finalità culturali, religiose, scientifiche, di assistenza, sportive,
in quanto strumenti di formazione dei cittadini.
2.
A tal fine viene favorita la partecipazione di detti organismi alla vita
amministrativa dell’Ente attraverso gli apporti consultivi alle
Commissioni Consiliari.
3.
L’Amministrazione comunale potrà intervenire con la concessione
di contributi, sussidi, sovvenzioni a sostegno delle associazioni suddette
secondo l’apposito regolamento.
Art,
8
Diritto di petizione
1.
Il cittadino singolo e le organizzazioni, di cui al precedente art. 7,
possono rivolgere petizioni, interrogazioni, richieste al Comune per chiedere
provvedimenti o esporre comuni necessità.
2.
Le istanze di cui al comma 1° sono esaminate dal competente organo
comunale.
3.
Il Sindaco comunica ai cittadini o alle Associazioni gli esiti della istruttoria,
nonché le determinazioni definitive.
4.
Di quanto sopra precede, il Sindaco fornisce puntuale informazione al
Consiglio comunale, nella sua prima seduta, in sede di comunicazioni.
Art. 9
Diritto di accesso
1.
Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà
di accesso agli atti della Amministrazione e dei soggetti che gestiscono
servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.
2.
Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative
dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente
individuati dal regolamento.
3.
Il Regolamento, oltre ad enunciare le categorie degli atti riservati,
disciplina anche i casi in cui è applicabile l’istituto dell’accesso
differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.
Art.
10
Diritto di informazione
1.
Tutti gli atti dell’amministrazione, delle Aziende speciali e delle
Istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste dal precedente
articolo.
2.
L’Ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali
della notificazione e della pubblicazione all’albo pretorio, anche
dei mezzi di comunicazione telematici ed altri ritenuti idonei ad assicurare
il massimo di conoscenza degli atti.
3.
L’informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa
e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari,
deve avere carattere di generalità.
4.
La Giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti
idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.
5.
Il Regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l’informazione
ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la
pubblicazione per gli atti previsti dalla legge 7.8.90 n. 241.
Art. 11
Referendum consultivo
1.
E’ ammesso Referendum consultivo su questioni a rilevanza generale,
interessanti l’intera collettività comunale.
2.
Si fa luogo a Referendum consultivo:
a) nel caso sia deliberato dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta
dei consiglieri assegnati al Comune.
b) Qualora vi sia richiesta da parte del 20% degli aventi diritto al voto.
3.
Non è ammesso Referendum consultivo sulle seguenti materie:
a)
tributi e tariffe
b) provvedimenti a contenuto vincolato definito da leggi statali o regionali
c) provvedimenti di programmazione generale
4.
il Regolamento disciplina le modalità di attuazione del Referendum
consultivo.
5.
Il quesito sottoposto a Referendum è dichiarato accolto:
a ) quando abbiano partecipato al voto il 50% degli iscritti alle liste
elettorali
e
b)
quando i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori
alla maggioranza assoluta dei voti validi.
Art.
11/bis
Referendum abrogativo
1.
E’ ammesso Referendum abrogativo su questioni a rilevanza generale,
interessanti l’intera collettività comunale.
2.
Si fa luogo a Referendum abrogativo:
a) nel caso sia deliberato dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta
dei consiglieri assegnati al Comune;
b) qualora vi sia richiesta da parte del 20% degli aventi diritto,
3.
Il Regolamento disciplina le modalità di attuazione del Referendum
abrogativo.
4. Il quesito sottoposto a Referendum è accolto:
a) quando abbiano partecipato al voto il 50% + 1 degli iscritti alle liste
elettorali
e
b)
quando i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori
alla maggioranza assoluta dei voti validi.
5.
Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella
consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato
dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri comunali.
Art. 12
Difensore civico
1.
A garanzia della imparzialità, del buon andamento dell’Amministrazione
Comunale e di un corretto rapporto con i cittadini, è istituito
l’ufficio del Difensore Civico, che viene eletto dal Consiglio Comunale
con la maggioranza qualificata dei 4/5 dei consiglieri assegnati. Il Difensore
Civico deve possedere i requisiti per la elezione a Consigliere comunale
e godere della pubblica stima. Dura in carica 3 anni e può essere
rieletto.
2.
Il Comune può consentire alla nomina di un Difensore Civico a competenza
sovracomunale. Anche in questo caso la elezione avviene a maggioranza
qualificata dei 4/5 dei consiglieri assegnati. Il servizio sarà
attuato con il sistema della convenzione tra Comuni.
3.
Spetta al Difensore civico verificare, a richiesta di singoli cittadini,
enti pubblici o privati, associazioni, il regolare svolgimento delle pratiche
presso l’Amministrazione Comunale e gli enti ed aziende dipendenti.
4.
La sede ed i mezzi burocratici necessari saranno messi a disposizione
dal Comune.
5.
Il Difensore civico ha diritto di essere sentito dal Consiglio comunale
in merito alle pratiche di sua competenza.
6.
Il Regolamento stabilisce le norme di funzionamento e la indennità
di carica del Difensore civico.
7.
Oltre ai compiti che la legge attribuisce al difensore civico comunale
sovracomunale, mediante convenzione fra comuni di cui al comma 2, spettano
ad essi i compiti demandati in materia di controllo, ai sensi dell’art.
17 L. 127/97.
Art. 13
Partecipazione al procedimento amministrativo
1.
Il diritto di partecipazione al procedimento amministrativo è regolato
dalla legge statale 7.8.90 n. 241.
2.
Le disposizioni di partecipazione al procedimento amministrativo non si
applicano nei confronti della attività diretta alla emanazione
di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione, di programmazione
e tributari.
3.
I cittadini singoli o associati – portatori di interessi coinvolti
in un procedimento amministrativo – hanno facoltà di prendere
visione degli atti e di intervenirvi, tranne i casi esclusi dalla legge
e dai regolamenti.
Il responsabile dell’istruttoria ha l’obbligo di informare
gli interessati dall’inizio del procedimento amministrativo, mediante
comunicazione personale o altro mezzo previsto dalla legge.
I cittadini singoli o associati aventi diritto – entro 15 giorni
dalla comunicazione di cui al comma precedente – possono presentare
istanze, memorie, proposte e documenti, salvo diverso termine assegnato
nella comunicazione stessa.
Il responsabile del procedimento fornisce risposta alle richieste di cui
al comma precedente entro 30 giorni.
In sede di emanazione dell’atto, deve essere fatta menzione dell’avvenuta
partecipazione al procedimento.
Il regolamento stabilisce le modalità di individuazione dei responsabili
dei procedimenti.
Art. 14
Azione popolare
1.
Ciascun elettore, a norma di legge, può far valere in giudizio
le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.
2.
Il giudice ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti
del Comune.
3.
In caso di soccombenza le spese sono a carico di chi ha promosso l’azione
o il ricorso, salvo che il Comune, costituendosi, abbia aderito alle azioni
e ai ricorsi promossi dall’elettore.
4.
Nel caso di azione popolare, il cittadino deve fornire avviso formale
all’Amministrazione Comunale.
TITOLO III°
ORGANI ELETTIVI
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