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PULIZIA DEI MARCIAPIEDI

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AVVISO

PULIZIA DEI MARCIAPIEDI ANTISTANTI LA PROPRIA ABITAZIONE


Si avvertono i cittadini che è fatto obbligo di rispettare le seguenti prescrizioni comportamentali, previste dagli art. 15 e 21 del Regolamento Comunale di Polizia Urbana e Rurale del 31.05.2004, e più precisamente:

Art. 15 : Nettezza del suolo e dell’abitato
1) E’ fatto obbligo a chiunque eserciti attività mediante l’utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dell’area circostante per un raggio di tre metri, qualora questa non ricada in altra occupazione autorizzata.
2) Fermo restando quanto previsto al successivo punto è fatto obbligo a chiunque abbia la disponibilità di locali a qualsiasi uso adibiti, prospettanti sulla pubblica via o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede, anche se sottostante portici, sul quale il locale prospetta.
3) Nella esecuzione delle operazioni di pulizia, di cui ai commi precedenti, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via.
4) E’ vietato otturare gli scarichi pubblici o immettere oggetti che possono essere causa di intasamento, nonché introdurre spazzature nelle caditoie destinate allo scolo delle acque.
5) E’ altresì vietato scaricare, svuotare, disperdere in rete fognaria e nella rete delle acque bianche olio, colore, diluente e ogni altro liquido considerato inquinate dalle vigenti leggi. I trasgressori saranno denunciati all’autorità giudiziaria.

Art. 21 : Pulizia aree limitrofe a pubblici esercizi ed esercizi commerciali
Ferme restando le prescrizioni inerenti la sistemazione di contenitori portarifiuti previste per i Pubblici Esercizi dall'art. 34 del Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani, i titolari e gestori di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali, devono provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività, abbandonati nelle aree di pertinenza dell'attività stessa, in modo che all'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante risulti perfettamente pulita.

Si avverte che i trasgressori saranno puniti con la sanzione amministrativa da € 25.00 a € 500,00 prevista dall’art.47 del vigente Regolamento di di Polizia Rurale e Urbana.

Villaverla, 24.10.2007

IL SINDACO
Dr. Egidio Bicego

Comune di Villaverla , 02/11/2007
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