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Albo
unico delle persone idonee all’Ufficio di
Scrutatore di seggio elettorale
IL
SINDACO
Visti
gli articoli 1 e 3 della legge 8 marzo 1989, n. 95 come sostituiti dall’articolo
9 della legge 30 aprile 1999, n. 120 INVITA GLI ELETTORI
disposti ad essere inseriti nell’apposito ALBO DELLE PERSONE
IDONEE ALL’UFFICIO DI SCRUTATORE DI SEGGIO ELETTORALE a
presentare domanda all’Ufficio Elettorale del Comune entro
il mese di NOVEMBRE del corrente anno.
NELLA
DOMANDA dovrà essere indicato:
-
il cognome ed il nome;
- la data
ed il luogo di nascita;
- la residenza
con l’indicazione della via e del numero civico;
- la professione,
arte o mestiere;
- il titolo
di studio.
REQUISITI
DI IDONEITA’:
- essere
elettore del Comune;
- essere
in possesso almeno del titolo di studio della scuola dell’obbligo.
SONO
ESCLUSI per legge (art. 38 D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361
ed art. 23 D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570):
- i
dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni
e dei Trasporti;
-
gli appartenenti a Forze Armate in servizio;
- i
medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;
-
i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati
a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali;
-
i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione;
Sono
esclusi inoltre (art. 6 della legge 30/4/99 n. 120):
-
coloro
che, chiamati a svolgere le funzioni di scrutatore, non si sono presentati
senza giustificato motivo;
-
coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva,
per i reati previsti dall’articolo 96 del citato Testo Unico
approvato con Decreto del Presidente della Repubblica, 16 maggio 1960,
n. 570, e dall’articolo 104, secondo comma, del citato Testo
Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo
1957, n. 361.
| Villaverla
lì 29 ottobre 2005 |
IL
SINDACO |
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