AVVISO
PULIZIA
DEI FOSSI, TAGLIO DELLE SIEPI, ECC…
Si informano
tutti i cittadini che, in base al regolamento Comunale di Polizia Urbana
e Rurale del 31.05.2004, è fatto obbligo quanto segue:
1)
Ai Proprietari
frontisti di provvedere, periodicamente almeno due volte
all'anno, e comunque ogni qual volta necessario, ad un'immediata pulizia,
sfalcio, espurgo e manutenzione dei fossi di scolo e taglio siepi. E precisamente
di provvedere:
| a) |
Allo
sfalcio ed alla eliminazione della vegetazione in prossimità
di curve ed incroci per garantire la necessaria visibilità
stradale; |
| b) |
A
fare escavare i fossi e le cunette lungo i fossi fino a raggiungere
la quota della platea di manufatti esistenti; |
| c) |
Alla
pulizia ed all'espurgo dei fossi di scolo e di irrigazione privati
in modo da garantire il libero deflusso delle acque; |
| d) |
Al
mantenimento delle sponde dei fossi laterali delle strade in modo
da impedire franamento di terreno; |
| e) |
All'espurgo
dei fossi sotto i ponticelli; |
| f) |
Al
taglio dei rami e delle parti di siepi che si protendono dal proprio
fondo oltre il ciglio della strada comunale o del marciapiede, ciò
al fine di assicurare la necessaria viabilità per la tutela
della incolumità della circolazione e di rimuovere nel più
breve tempo possibile alberi o ramaglie di qualsiasi dimensione
che vengano a cadere sulle strade comunali o sui marciapiedi. |
| g) |
A
fare sagomare le siepi situate in curva, negli incroci e lungo i
fronti stradali ad un'altezza non superiore a metri 1 e a una distanza
adeguata a garantire buona visibilità; |
| h) |
E'
fatto assoluto divieto di procedere alla pulizia dei fossi attraverso
l'incendio della vegetazione; |
2) Ai frontisti confinanti con le strade comunali, vicinali ed interpoderali,
di non arare i loro fondi fino alla strada, ma di formare tra questa ed
il loro fondo una adeguata capezzagna (almeno mt. 3) per poter compiere
le necessarie manovre, con macchina od attrezzi agricoli, senza danneggiare
la sede stradale o le ripe ed i fossi. Le capezzagne ed i terreni adiacenti
le strade pubbliche devono essere mantenute costantemente pulite. Provvedendo
allo sfalcio delle erbe ed alla recisione di arbusti, rovi e piante spontanee
che dovessero invadere, anche parzialmente, dette superfici. In senso
parallelo alla direzione dell’aratura, si deve mantenere una fascia
di rispetto avente una larghezza minima di mt. 1 dal confine stradale
o dalle ripe o dai fossi.
3) Ai proprietari dei terreni posti frontalmente
alle strade comunali e vicinali o di aree incolte poste all’interno
del centro urbano, di provvedere, nel termine di giorni 15 dalla
pubblicazione della presente, all’esecuzione dei sottoelencati lavori:
| a) |
di
provvedere alla pulitura delle aree lasciate abbandonate, sgombrando
le stesse da erbe, da rovi, da infestanti varie e da ogni qualsiasi
tipo di rifiuti anche se abbandonati da terzi; |
| b) |
di
conservare i terreni costantemente puliti evitando il vegetare di
rovi, erbe infestanti, ecc. al fine di ridurre la proliferazione
di insetti, topi, ratti, bisce, ecc. |
4) A tutti i conducenti dei mezzi agricoli,
di effettuare una accurata pulizia dei mezzi ed attrezzi prima di immettersi
su strade comunali, al fine di evitare il deposito di zolle di terreno
od altro sulle sedi stradali, che potrebbero essere causa di spiacevoli
incidenti.
SI AVVERTE
A
chiunque spetti è fatto obbligo di osservare e fare osservare il
presente provvedimento.
I trasgressori della presente Ordinanza saranno puniti con sanzione amministrativa
da un minimo di €25,00 ad € 500,00 fatta in ogni caso salva
l’azione penale e il compimento dei lavori in danno degli inadempimenti.
E' dato incarico al Comando di Polizia Municipale affinché provveda
ad esercitare la necessaria sorveglianza sulla esecuzione della presente
ordinanza ed a segnalare alla scadenza dell'ordinanza i frontisti inadempienti.
Villaverla,
27.06.2005
IL RESPONSABILE SETTORE TECNICO
Geom.
Dalla Pozza G.Paolo
|