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COSAP
Con
delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 28/03/2003 è stato approvato
il Regolamento per l’applicazione del canone per l’occupazione di
spazi ed aree pubbliche (COSAP), secondo quanto disposto dall’art. 63
del Decreto Legislativo 15/12/1997 n. 446, che prevede la trasformazione della
TOSAP in canone di concessione anche per semplificare la gestione del prelievo.
Successivamente con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 27/03/2008 sono
state apportate alcune modifiche a tale regolamento.
Con
la delibera di Giunta Comunale n. 21 del 26/02/2008 sono state fissate le tariffe
base, i coefficienti di valutazione economica, le agevolazioni e riduzioni del
Canone Concessorio per l’anno 2008 così come segue:
Art.
20 Determinazione della misura di tariffa base
1.
Il canone si determina in base all’occupazione espressa in metri quadrati
o metri lineari con arrotondamento all’unità superiore delle cifra
contenente decimali.
OCCUPAZIONI
TEMPORANEE:
a)
per le occupazioni temporanee di suolo e spazi pubblici, la misura di tariffa
a giorno per metro quadrato o metro lineare è di:
- I^ categoria: € 0,50
- II^ categoria: € 0,40
b)
per le occupazioni temporanee, anche non continuative, aventi durata inferiore
al giorno, la misura di cui al comma 1, moltiplicata per il valore di cui al
successivo articolo 21 del presente regolamento, è determinata a fascie
orarie:
- fino a 12 ore di occupazione: 60% della tariffa giornaliera
- oltre a 12 ore e fino a 24 ore di occupazione: 100% della tariffa giornaliera
OCCUPAZIONI
PERMANENTI:
a)
per le occupazioni permanenti di suolo e di spazi pubblici, la tariffa annua
per metri quadrati e per metri lineari è determinata nella misura percentuale
del 12% della tariffa giornaliera stabilita, per la specifica categoria di riferimento,
per le occupazioni temporanee di cui al comma 1, lettera a) moltiplicata per
365.
Art. 23 - Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche
attività esercitate dai titolari delle concessioni/autorizzazioni
| TIPOLOGIA
DI OCCUPAZIONE |
COEFFICENTE |
| Spazi soprastanti
e sottostanti |
1 |
| Occupazioni
realizzate da commercianti su aree pubbliche |
0,60 |
| Attività
dello spettacolo viaggiante, mestieri girovaghi |
1 |
| Venditori
ambulanti in occasione di festeggiamenti e fiere |
0,80 |
| Venditori
ambulanti |
0,60 |
| Produttori
agricoli che vendono direttamente il loro prodotto |
0,30 |
| Distributori
di carburante |
0,20 |
| Impalcature,
ponteggi e cantieri per l’attività edilizia |
0,80 |
| Esercizi pubblici |
0,70 |
| Occupazioni
realizzate per altre attività |
1 |
Art. 26 - Agevolazioni e riduzioni
1. Il canone, come determinato dall’articolo 24 del presente regolamento,
è ridotto, con deliberazione della Giunta Comunale da adottarsi nei termini
per l’approvazione del bilancio di previsione per l’applicazione
nell’anno di riferimento. In caso di mancata adozione, si applicano le
tariffe precedentemente approvate.
a) al 20% per le occupazioni realizzate per finalità politiche;
b) al 20% per le occupazioni realizzate dalle “ONLUS” per le finalità
indicate nell’art. 10 del d. lgs. Del 04.12.1997, n. 460;
c) al 40% per le occupazioni realizzate nell’esercizio di attività
e giochi dello spettacolo viaggiante, da mestieri girovaghi;
d) al 90% per le occupazioni temporanee che si protraggano per un periodo inferiore
ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente, con pagamento anticipato;
e) al 80% per le occupazioni temporanee di durata giornaliera fino a 12 ore
che si protraggano per un periodo non inferiore a 15 giorni;
f) al 50% per le occupazioni temporanee realizzate da pubblici esercizi con
sedie e tavolini per effettuare servizio esterno di somministrazione.
g) al 50% per le occupazioni temporanee realizzate dagli esercizi di vicinato
(commercio in sede fissa) che espongono i prodotti in occasione del mercato
settimanale, di manifestazioni e festeggiamenti.
2. Le riduzioni previste dal presente articolo sono cumulabili.
Comune di Villaverla
, 08/05/2008
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