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TARSU
INFORMAZIONI
GENERALI
La Tassa rifiuti solidi
urbani è dovuta per l’occupazione o la detenzione di locali ed aree
scoperte, a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali
o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti nel
territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato in maniera
continuativa.
La tassa è dovuta
da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte con vincolo
di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che
usano in comune i locali o le aree stesse.
La
denuncia di occupazione o detenzione di locali ed aree siti nel Comune di
Villaverla deve essere presentata entro il 20 gennaio successivo all’inizio
dell’occupazione, sui modelli predisposti da ritirare presso l’ufficio tributi
(per scaricare direttamente i moduli clicca
su: modulo
persone fisiche o modulo
ditte).
La cessazione, nel
corso dell’anno, dell’occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà
diritto all’abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre
solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della
cessazione debitamente accertata (per scaricare il modulo clicca su: modulo
persone fisiche o modulo
ditte)
MODALITA'
DI CALCOLO DELLA TASSA
Il
Regolamento per l'applicazione della tassa per il servizio relativo allo smaltimento
di rifiuti solidi urbani è stato approvato con delibera di Consiglio
Comunale n. 3 del 25.01.1996 e successivamente modificato con delibere n.
13 del 28.03.2003, n. 13 del 14.03.2006 e n. 12 del 27.03.2008.
L'importo della tassa rifiuti è determinato secondo i criteri definiti
dall'art. 61 del D. Lgs. n. 507 del 15.11.1993, ossia tenendo conto della
quantità di rifiuto prodotto da ogni utente considerando anche il numero
dei componenti del nucleo famigliare oltre che la superficie dei locali occupati.
Il nuovo sistema di calcolo della tassa ha quindi lo scopo di distribuire
in modo equo i costi a seconda della capacità di produzione dei rifiuti
delle varie categorie di utenti suddividendo la tassa in una parte fissa e
una parte variabile.
I contribuenti del Comune si dividono in utenze domestiche (i cittadini) e
utenze non domestiche (le ditte), e per tutti e due i tipi di utenze la tassa
è composta da una parte fissa e una parte variabile.
MODALITA'
DI CALCOLO PER LE UTENZE DOMESTICHE (CITTADINI)
-
la parte fissa della tassa viene calcolata moltiplicando i seguenti costi
unitari, (calcolati con la formula del metodo normalizzato del D.P.R. 158/99)
che dipendono dal numero dei componenti il nucleo famigliare, per la superficie
dell’abitazione:
- Nucleo con
1 componente : €/mq
0,487
- Nucleo con 2
componenti : €/mq
0,572
- Nucleo con 3
componenti : €/mq
0,639
- Nucleo con 4
componenti : €/mq
0,694
- Nucleo con 5
componenti : €/mq
0,748
- Nucleo con 6
e più comp. : €/mq
0,791
-
la parte variabile della tassa è determinata moltiplicando il costo unitario
per il numero di svuotamenti del bidone del secco: 1 svuotamento del
bidone chiuso = € 2,50
Si ricorda che è stato fissato dal Regolamento Comunale un numero minimo
annuo di 6 svuotamenti per ogni nucleo famigliare, per un importo fisso di €
15,00, al fine di evitare comportamenti scorretti da parte dei cittadini; il
ritiro del bidoncino del secco è obbligatorio per tutti i nuclei famigliari.
A partire dal 01.07.2008, secondo quanto stabilito con delibera di C.C. n. 12
del 27.03.2008, sarà conteggiato un doppio svuotamento nel caso in cui
l'utenza esponga il bidoncino del rifiuto secco per lo svuotamento con il coperchio
aperto, straripante di rifiuti o con sacchetti sparsi nelle vicinanze.
E’ prevista una particolare riduzione, pari al numero minimo di 6 svuotamenti
annui, per gli utenti che abitano nelle Vie del Paese dove è posizionato
il bidone fisso; questa agevolazione viene applicata in automatico dall’ufficio
tributi solamente ai nuclei famigliari che subiscono un disagio causato dalla
lontana localizzazione del bidone del secco rispetto all’abitazione di
residenza dove avviene la produzione di rifiuti.
Sempre
il Regolamento Comunale prevede una serie di riduzioni ed agevolazioni nei seguenti
casi:
-
per l’utilizzo del composter o della concimaia in maniera corretta
e senza creare disagio ai vicini, è prevista una riduzione del 15%
della parte fissa della tassa; questa riduzione viene applicata in automatico
dall’ufficio tributi agli utenti che non hanno ritirato la chiave
per il bidone dell’umido;
-
per
gli utenti di età superiore ai 65 anni con ISEE del nucleo familiare
con un solo componente pari ad € 5.761,00, con più componenti
pari ad € 7.340,00, è prevista una riduzione del 50% della parte
fissa della tassa;
-
per
le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale, o altro uso limitato
e discontinuo e per gli utenti che risiedono per più di sei mesi
all’anno in località fuori del territorio comunale è
prevista una riduzione di un terzo della parte fissa della tassa.
- nel caso di
occupazioni realizzate per lo svolgimento del mercato e del commercio in forma
itinerante, non viene applicata la maggiorazione del 50% prevista per la tariffa
giornaliera;
- esenzione totale
della parte fissa per le scuole pubbliche e le scuole private sostenute economicamente
dal Comune
La richiesta di riduzione
deve essere presentata utilizzando gli appositi moduli da ritirare presso
l’ufficio tributi del Comune, compete a partire dall’anno successivo,
è valida per gli anni successivi senza bisogno di nuova domanda fino
a che permangono le condizioni che hanno originato la richiesta (per scaricare
il modulo clicca
qui)
Nel caso di smarrimento della tessera per accedere all’ecocentro o della
chiave per il bidone del rifiuto umido è possibile averne una copia
rivolgendosi all’ufficio tributi del Comune.
MODALITA' DI CALCOLO PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
(DITTE):
-
la parte fissa della tassa viene calcolata moltiplicando i seguenti costi
unitari, (calcolati con la formula del metodo normalizzato del D.P.R. 158/99)
che dipendono dalla potenzialità di produzione di rifiuto della ditta,
per la superficie occupata:
| CATEGORIA |
€/mq. |
| Musei, scuole,
cinematografi e teatri |
0,52 |
| Autorimesse,
distributori, carrozzerie |
0,80 |
| Alberghi con
ristorante |
1,38 |
| Alberghi senza
ristorante |
0,99 |
| Uffici, agenzie,
studi professionali |
1,26 |
| Banche ed
istituti di credito |
1,13 |
| Negozi di
abbigliamento, cartolibrerie, ferramenta e altri beni durevoli |
1,16 |
| Edicola, farmacia,
tabacchi |
1,42 |
| Parrucchiere,
barbiere, estetista |
1,25 |
| Attività
artigianali |
1,06 |
| Attività
industriali con capannoni di produzione |
0,89 |
| Ristoranti,
trattorie, pizzerie |
5,40 |
| Bar, pasticcerie |
3,84 |
| Negozi di
generi alimentari, supermercati |
1,96 |
| Ortofrutta,
fiorerie, pizza al taglio |
6,96 |
Alle ditte non
utenti, cioè quelle ditte che provvedono in proprio allo smaltimento
dei rifiuti e non hanno ritirato i bidoni per il secco e per l’umido,
viene applicato un costo unitario di 0,67 €/mq alla superficie occupata.
- la parte variabile della tassa è determinata moltiplicando il costo
unitario per il numero di svuotamenti dei bidoni del secco e dell’umido:
- 1 svuotamento
del bidone chiuso da 120 litri = € 2,50
- 1 svuotamento
del bidone chiuso da 240 litri = € 5,00
- 1 svuotamento
del cassonetto da 1300 litri = € 25,00
A
partire dal 01.07.2008, secondo quanto stabilito con delibera di C.C. n. 12
del 27.03.2008, sarà conteggiato un doppio svuotamento nel caso in cui
l'utenza esponga il bidoncino del rifiuto secco e/o umido per lo svuotamento
con il coperchio aperto, straripante di rifiuti o con sacchetti sparsi nelle
vicinanze.
E’
previsto dal Regolamento che alle utenze non domestiche (ditte) che non ritirano
il bidone del rifiuto umido viene concessa la chiave per smaltire questo rifiuto
nel bidone comune dei cittadini, e si conteggia n. 1 svuotamento settimanale
per la determinazione della parte variabile della tassa.
Si
ricorda a tutti gli utenti che i bidoni del rifiuto secco e dell’umido
devono essere esposti fuori dalla proprietà privata nei giorni di raccolta
con il coperchio chiuso e che è vietato lasciare
i sacchetti all’esterno dei bidoni; in questi ultimi mesi è
stata incrementata l’attività di controllo sul territorio, in collaborazione
con la Polizia Municipale e si provvederà ad emettere sanzioni in caso
di abbandono di rifiuti in area pubblica o di altre violazioni al regolamento
comunale.
LA
TARIFFA GIORNALIERA
Per
il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti dagli utenti che
occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente
locali ed aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di
pubblico passaggio, è istituita la tassa di smaltimento da applicare
in base a tariffa giornaliera. E’ temporaneo l’uso inferiore a 183
giorni di anno solare, anche se ricorrente.
La misura tariffaria dovuta per metro quadrato e per ogni giorno di utilizzazione
od occupazione è pari all’ammontare della tassa annuale di smaltimento
dei rifiuti solidi urbani interni attribuita alla categoria contenente voci
corrispondenti, o , in caso di mancata corrispondenza recanti voci di uso assimilabili
per attitudine quantitative e qualitative diviso per 365 e maggiorate del 50%.
La tassa giornaliera di smaltimento è dovuta per il solo asporto e smaltimento
dei rifiuti prodotti nell’ambito dei locali ed aree pubblici, non liberando
il contribuente da altri eventuali oneri derivanti dall’applicazione di
norme generali o regolamentari.
Si considerano produttive di rifiuti ai fini dell’applicazione della tassa
giornaliera le occupazioni realizzate per lo svolgimento di sagre, fiere, attrazioni
dello spettacolo viaggiante, mercati e simili.
Gli uffici comunali sono sempre a disposizione per ulteriori informazioni (tel.
0445-355535).
Comune di Villaverla
, 08/05/2008
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