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ISTITUZIONE TEMPORANEA DIVIETO DI TRANSITO

Ordinanza_49_viabilita

COMUNE DI VILLAVERLA
Provincia di Vicenza

Prot. n. 0009205/2010
ORDINANZA N. 49/2010

OGGETTO: PROROGA ORDINANZA N. 16/2010 - ISTITUZIONE TEMPORANEA DI DIVIETO DI TRANSITO A TUTTI I VEICOLI SU TRATTO DI VIA BOSCO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

VISTA la richiesta di proroga dell'Ordinanza n. 16/2010 di modifica temporanea alla viabilità su di un tratto di via Bosco, con istituzione temporanea di divieto di transito a tutti i veicoli ad esclusione dei frontisti, pervenuta in data 03.08.2010 con n. 0009060/2010 di protocollo comunale, da parte della ditta COSTRUZIONI MIOTTI Spa - con sede in via Pio X, 13 - 36060 Pianezze S.L. (VI) ;

CONSIDERATA la necessità di prevedere il corretto svolgimento del servizio di trasporto scolastico comunale e di permettere il passaggio dei mezzi ad esso adibiti;

RITENUTO opportuna l'istituzione temporanea di divieto di transito a tutti i veicoli sul tratto di via Bosco compreso tra il civ.n°5 e il civ.n°16 ad esclusione dei soli frontisti e dei mezzi adibiti a trasporto scolastico, al fine di assicurare un regolare svolgimento delle opere suddette, nonchè l'incolumità dei cittadini e degli utenti della strada;


VISTA la precedente Ordinanza n. 11 del 23/02/2010 e successive m.i. con la quale si istituiva il divieto di transito temporaneo a tutti i veicoli su tratto di via Bosco interessato dai lavori relativi alla costruzione del passante SP 50;

VISTO il nuovo codice stradale, D.Lgs 30/04/92 n° 285 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipedendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTI il Decreto del Sindaco n. 19/2009 del 31.12.2009, con cui è stata attribuita la competenza ai dirigenti ai sensi della legislazione vigente, dello statuto e dei regolamenti comunali in materia;

VISTI gli atti d'ufficio;


ORDINA

1) L'ISTITUZIONE TEMPORANEA DI DIVIETO DI TRANSITO A TUTTI I VEICOLI SUL TRATTO DI VIA BOSCO COMPRESO TRA IL CIV.n°5 E IL CIV.n°16 ad esclusione dei soli frontisti nel medesimo tratto e dei mezzi adibiti al trasporto scolastico, per i motivi in premessa citati, in proroga alla precedente Ordinanza n. 16/2010 del 21/04/2010, a partire dalla data del 01.09.2010 fino a tutto il 31.12.2010 e comunque fino all'ultimazione dei lavori;

2) Alla ditta COSTRUZIONI MIOTTI Spa - con sede in via Pio X, 13 - 36060 Pianezze S.L. (VI) , esecutrice dei lavori, di predisporre la relativa segnaletica stradale e di cantiere, i relativi segnali di preavviso e di deviazione, anche su eventuale indicazione della Polizia Locale a propria cura e spese. Sarà obbligo della impresa esecutrice dei lavori effettuare la continua sorveglianza del cantiere per garantire l’esecuzione dei lavori in condizioni di sicurezza anche ai fini della circolazione stradale.

DISPONE

Che l'Ufficio del Consorzio di Polizia Locale Nordest di Thiene è incaricato del controllo della presente ordinanza.

AVVERTE

Che l'amministrazione Comunale è completamente esonerata da eventuali responsabilità civili e/o penali, per qualsiasi fatto o danno derivabile a chicchessia, in dipendenza dei lavori sopra citati.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell’ordinanza all’Albo Pretorio del Comune.
In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3 del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e s.m.i., sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune del presente provvedimento, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dall'art. 74 del D.P.R. del 16/12/92 n. 495 e s.m.i.

Ai sensi dell’art. 5, terzo comma, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 il responsabile del procedimento è l'Ing. Cunico Giuliano, Ufficio Tecnico del Comune di Villaverla

Comune di Villaverla, li 06/08/2010

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
GIULIANO CUNICO

Comune di Villaverla , 20/08/2010

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