IL
RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
PRESO
ATTO che la limitata larghezza della strada comunale via Timonchio, soprattutto
in prossimità dell’incrocio con la S.P.50 “Novoledo”
impedisce la sosta dei veicoli ai lati della carreggiata e contemporaneamente
il transito nei due sensi di marcia;
RITENUTO,
pertanto, di modificare la viabilità in via Timonchio con l’istituzione
del divieto di sosta “Permanente 0-24” nel tratto compreso tra
l’incrocio con la S.P.50 “Novoledo” e l’incrocio con
la strada comunale Ponte Rosso;
VISTO
il nuovo codice stradale D.Lgs 30 aprile 1992 n° 285, con riferimento
all'art. 7 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO
il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 "Testo Unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali";
VISTI
il Decreto del Sindaco n. 04/2008 del 27 Febbraio 2008, con cui è stata
attribuita la competenza ai dirigenti ai sensi della legislazione vigente,
dello statuto e dei regolamenti comunali in materia;
VISTI
gli atti d'ufficio
ORDINA
1)la modifica
della viabilità esistente in via Timonchio con l’istituzione
del divieto di sosta “Permanente 0-24” nel tratto compreso tra
l’incrocio con la S.P.50 “Novoledo” e l’incrocio con
la strada comunale Ponte Rosso;
AVVERTE
1) che la presente ordinanza entrerà in vigore non appena ultimata
la posa della relativa segnaletica;
2)
che 'Ufficio Tecnico è incaricato della predisposizione della relativa
segnaletica stradale;
3)
le violazioni alla presente Ordinanza saranno punite ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge;
4)
che l'Ufficio del Consorzio di Polizia Locale Nord Est Vicentino di Thiene
è incaricato del controllo della presente ordinanza.
5)
che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al
TAR del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione
dell’ordinanza all’Albo Pretorio del comune.