Comune
di Villaverla
Provincia di Vicenza
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Ordinanza
n. 42/2005
Prot. 0004499
Class. 2005-VI/7.9
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| OGGETTO:
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LIMITAZIONE
ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE AI SENSI DEL CODICE DELLA STRADA (ART.
7. COMMA 1, DEL D. LGS. N.285/92). ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI
TRANSITO NOTTURNO (DALLE ORE 22,00 ALLE ORE 06,00) AI VEICOLI
DI MASSA SUPERIORE A 7,5 TONNELLATE NON ADIBITI AL TRASPORTO DI
PERSONE NELLA STRADA PROVINCIALE N. 50 “NOVOLEDO”. |
IL
RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
-
Vista l'Ordinanza del Responsabile della struttura Segreteria del Comune
di Caldogno del 26/02/2005 prot. n.2513 con cui si dispone il divieto
di transito permanente (nei due sensi di marcia) di tutti i veicoli di
massa a pieno carico superiore a 3,5 tonn. nella Strada Provinciale della
Lobbia in Comune di Caldogno, in corrispondenza di Viale Pasubio, Via
Roma e Via Barco;
- Vista l'Ordinanza del Direttore del Settore Mobilità del Comune
di Vicenza P.G.N. 16531 del 29/03/2005 con cui si dispone il divieto di
transito notturno dalle ore 22,00 alle ore 06,00 ai veicoli di massa complessivo
superiore a 7,5 tonn. non adibiti al trasporto di persone nel tratto urbano
di Strada del Pasubio e Viale del Sole e loro laterali di accesso e di
uscita;
- Vista l'Ordinanza del Sindaco di Dueville del 31/03/2005 prot. n. 7610
con cui si dispone il divieto di transito ai veicoli di massa complessiva
superiore a 3,5 tonn. non adibiti al trasporto di persone nel tratto di
propria competenza della Strada Provinciale n. 50;
- Vista l'Ordinanza del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Costabissara
del 04/04/2005 prot. n.5502/'05 con cui si dispone il divieto di transito
notturno dalle ore 22,00 alle ore 06,00 ai veicoli di massa complessiva
superiore a 7,5 tonn. non adibiti al trasporto di persone nel tratto urbano
di Strada Provinciale n. 46 del Pasubio e laterali di accesso e uscita,
compreso tra le intersezioni con la Strada Provinciale Val D'Assa e Pedemontana
Costo e le Strade Comunali di Via Fogazzaro e Via Volta;
- Vista l'Ordinanza del Responsabile del Servizio di Polizia Municipale
del Comune di Malo del 12/04/2005 prot. n.2784, con cui si dispone il
divieto di transito notturno dalle ore 22,00 alle ore 06,00 ai veicoli
di massa complessiva superiore a 7,5 tonn. non adibiti al trasporto di
persone nelle Vie Muzzana, Venezia, Milano, Torino, Pace e Brandellero;
- Vista l'Ordinanza del Responsabile della Settore Tecnico del Comune
di Isola Vicentina del 18/04/2005 prot. n. 5758 con cui si dispone il
divieto di transito notturno dalle ore 22,00 alle ore 06,00 ai veicoli
di massa complessiva superiore a 7,5 tonn. non adibiti al trasporto di
persone permanente (nei due sensi di marcia) di tutti i veicoli di massa
a pieno carico superiore a 3,5 t nella Strada Statale n.46 del Pasubio,
tra via Fabbrega e via Scotte, e nella Strada Provinciale n.49 “Capiterlina”,
da via Arasella a via Scovizze;
- Ritenuto di porre un divieto di transito ai mezzi pesanti nelle ore
notturne, con le stesse modalità poste dai Comuni di Vicenza, Costabissara,
Malo ed Isola Vicentina, nel tratto interessante questo comune della Strada
Provinciale n. 50 "Novoledo”;
- Visto il parere positivo espresso dalla Provincia di Vicenza prot. n.
21255 del 11/04/2005 ai sensi dell’art. 7 comma 3 del D.Lgs. 285/92;
- Visti gli artt. 5, comma 3, 6, comma 4 e 7 del Codice della Strada emanato
con D.Lgs. n. 285/92 e successive modifiche;
- Visto il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice
della strada, emanato con D.P.R. n.495/92 e successive modifiche;
- Ritenuto, anche a tutela del patrimonio stradale, di sicurezza pubblica
e di pubblico interesse, nonché per esigenze di carattere tecnico,
di dar corso al provvedimento proposto;
- Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche
ed integrazioni;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e servizi;
ORDINA
1)
L' ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO (Fig. II 60/b art. 117 del Regolamento
C.d.S.), dal giorno VENERDI' 22 APRILE 2005 fino a GIOVEDI' 30 GIUGNO
2005, dalle ore 22.00 alle ore 06.00, ai veicoli non adibiti al trasporto
di persone, di massa a pieno carico superiore a 7.5 tonnellate, nel tratto
di strada di questo comune, denominato via Palladio, della Strada Provinciale
n. 50 “Novoledo”;
2) Sono esentati dal divieto conseguente alla sopraddetta interdizione
del traffico pesante, previa esibizione di documentazione (da verificare
anche successivamente), gli autocarri dei residenti nella strada interdetta
e nelle strade aventi accesso dalla stessa e quanti debbano compiere operazioni
di carico e scarico merci nell'area interessata dal provvedimento, compresi
i trasporti e i veicoli eccezionali autorizzati, nonché i veicoli
degli enti locali e delle aziende che gestiscono pubblici servizi, nonché
tutti i veicoli in servizio emergenza, come previsto dalla legge;
INVITA
I Comuni di Caldogno e Dueville a predisporre opportuna segnaletica d’informazione
del divieto di transito di veicoli pesanti nel proprio territorio comunale.
Copia
del presente provvedimento sarà trasmesso, per opportuna conoscenza
:
- al Prefetto di Vicenza;
- all’Amministrazione Provinciale di Vicenza;
- al comune di Caldogno;
- al comune di Dueville;
- alla Società Autostrada Brescia-Padova;
- alle Associazioni di categoria interessate al presente provvedimento;
- al Comando di Polizia Municipale di Thiene;
- al Questore di Vicenza;
- Al Comando dei Carabinieri di Vicenza;
- alla Polizia Stradale di Vicenza;
- alla Guardia di Finanza di Vicenza;
Le infrazioni al presente provvedimento saranno punite con le sanzioni
amministrative principali ed accessorie stabilite dalla legge.
AVVERTE
Che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso
al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni o, in
alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro
120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'Ordinanza all'Albo
Pretorio del Comune;
Comune di Villaverla, li 21/04/2005
IL
RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
DALLA POZZA GIAN PAOLO
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