Comune
di Villaverla
Provincia di Vicenza
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Ordinanza n. 79 / 2005
Prot. 0008703/2005
Class.
2005-VIII/4.9-4
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| OGGETTO:
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MODIFICHE
AGLI ART.5 E 6 DELL 'ORDINANZA N. 32/2003 "RIORDINO DELLA
DISCIPLINA COMUNALE DEGLI ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DELLE ATTIVITA’
DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE" |
IL
SINDACO
Richiamata
la precedente ordinanza sindacale n. 32 del 21.10.2003 "Riordino
della disciplina comunale degli orari di apertura e chiusura delle attività
di somministrazione alimenti e bevande";
Visto che l'art. 5 dell'ordinanza suddetta dispone:
ART. 5 CHIUSURA SETTIMANALE
1. L’esercente è tenuto ad osservare, nel corso della settimana,
una giornata di chiusura, da indicarsi contestualmente e con le stesse
modalità inerenti la fissazione degli orari di apertura e di chiusura
dell’attività.
2. Nel caso in cui sia consentita, per gli stessi locali, attività
di vendita ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 114, deve essere comunque osservata, per l’esercizio
di quest ’ultima, la stessa disciplina prevista in via ordinaria
per le attività commerciali al minuto.
Visto che l'art. 6 dell'ordinanza suddetta dispone:
ART. 6 DEROGHE ALL’OBBLIGO DI CHIUSURA SETTIMANALE
1.Fatto salvo quanto disposto dall'art. 1 della Legge 1/6/1971, n. 425,
gli esercenti possono effettuare un'ulteriore mezza giornata di chiusura
settimanale immediatamente antecedente o successiva alla giornata di riposo
obbligatoria, previo nulla - osta del Comune, che si ritiene concesso,
decorsi 30 giorni dalla richiesta senza che sia intervenuta diversa determinazione.
2.E' fatto obbligo di rendere noto al pubblico le giornate in cui l'esercizio
rimane chiuso per riposo settimanale.
3.E’ sospeso l'obbligo dell'osservanza dei turni di chiusura settimanale:
· nella settimana antecedente la Pasqua;
· dall’ultima domenica del mese di novembre fino alla domenica
successiva il 6 gennaio;
· nel periodo di Carnevale (dal giovedì "grasso"
al martedì del Carnevale compresi);
· nel periodo estivo (per le esigenze locali viene considerato
dal 1° luglio al 31 agosto).
Vista la circolare della Regione Veneto-Direzione Commercio n. 61358/4903
del 31 gennaio 2005 con cui si è data interpretazione relativamente
al turno di chiusura dei pubblici esercizi come non più obbligatorio
essendo l'art. 13, comma 1, della L.R. 40/1994 da considerarsi inapplicabile
poichè rinviante a normativa non più vigente;
Ritenuto di applicare le disposizioni regionali alla disciplina comunale
circa gli orari dei pubblici esercizi del Comune di Villaverla, procedendo
quindi alla modifica dell'art. 5 e all'abrogazione dell'art. 6 dell'ordinanza
sindacale n. 32/2003;
Visto l'art. 8 della L. 25.08.1991 n. 287;
Vista la L.R. 14.09.1994 n. 40;
Atteso di aver fatto uso anche dello strumento dell’accordo infraprocedimentale
previsto dall’art.11 della legge n.241/90;
Visto il parere favorevole espresso dall'Unione del Commercio, Turismo,
Servizi e P.M.I della Provncia di Vicenza con nota prot. 4390 del 17.07.2005,
pervenuta al protocollo comunale indata 18.07.2005 al n. 8520
Visto il TUEL, approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;
DISPONE
per
le ragioni di cui in premessa, con decorrenza immediata, di modificare
l'art. 5 e d abrogare l'art. 6 dell'ordinanza sindacale n. 32/2003"Riordino
della disciplina comunale degli orari di apertura e chiusura delle attività
di somministrazione alimenti e bevande";
ORDINA
1)
di sostituire l'art. 5 dell'ordinanza sindacale n. 32/2003 come segue:
ART. 5 CHIUSURA SETTIMANALE
a) E' facoltativo osservare un'intera giornata di chiusura nel corso della
settimana, fermo restando la facoltà discrezionale dell'esercente
di chiudere o meno l'esercizio nel giorno prefissato. L'esercente ha comunque
l'obbligo di comunicare preventivamente il giorno di chiusura facoltativo
eventualmente scelto;
b) L'esercente ha facoltà di scegliere un'ulteriore mezza giornata
di chiusura settimanale, immediatamente antecedente o successiva alla
giornata di turno di chiusura facoltativamente osservata.
c) E' fatto obbligo di rendere noto al pubblico, attraverso il cartello
orario, il giorno in cui l'esercizio rimane facoltativamente chiuso per
riposo settimanale.
d) Nel caso in cui sia consentita, per gli stessi locali, attività
di vendita ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 114, deve essere comunque osservata, per l’esercizio
di quest ’ultima, la stessa disciplina prevista in via ordinaria
per le attività commerciali al minuto.
2) di abrogare
l'art. 6 dell'ordinanza sindacale n. 32/2003;
3) sono fatte salve tutte le rimanenti disposizioni fissate dalla precedente
ordinanza sindacale n. 32/2003.
Avverso il
presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Veneto entro
i termini previsti dalla legge.
Comune di Villaverla, li 21/07/2005
IL
SINDACO
STORTI ENRICO
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