Comune di Villaverla
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STATUTO COMUNALE
Esecutivo
il 18 maggio 1992 Modificato
con delibere C.C. Art.
1 1. Il Comune di Villaverla è Ente Locale territoriale autonomo, che esprime democraticamente le proprie comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo sociale, culturale ed economico, garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte politiche della comunità. Informa la sua attività secondo i principi di responsabilità, semplicità, efficienza, flessibilità, trasparenza e stabilità. Art.
2 1.
Il territorio del Comune è costituito dal Capoluogo di Villaverla
e dalla Frazione di Novoledo. 3.
La sede comunale è fissata con deliberazione del Consiglio Comunale.
Presso di essa si riuniscono la Giunta, il Consiglio e le Commissioni,
salvo esigenze particolari, che possono vedere gli organi riuniti presso
altra sede. Art.
3 1.
Il Comune fonda la propria azione sui principi di libertà, uguaglianza,
di solidarietà e di giustizia indicati dalla Costituzione e concorre
a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale, culturale e religioso
che ne limitano la realizzazione. Art.
4 1.
Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la
popolazione ed il territorio comunale. Art.
5 1. Il Comune assume la politica di programmazione, coordinata con la Regione, con la Provincia e con gli altri Enti Locali, come metodo ordinatore della propria attività; attua il programma di sviluppo economico e i piani di intervento settoriale nel proprio territorio. 2. Il Comune realizza la programmazione con le risorse finanziarie previste dal bilancio.
1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva promuove l’elezione del Consiglio Comunale dei ragazzi. 2. Tale organo ha funzioni propositive ed eventualmente, consultive nelle seguenti materie: pubblica istruzione, assistenza ai giovani ed agli anziani, tempo libero, giochi, sport, cultura e spettacolo, ambiente. 3. Le modalità di elezione ed il funzionamento sono disciplinate con apposita deliberazione consiliare.
ART.
6 1. il Comune valorizza le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato. 2. Promuove organismi di partecipazione popolare all’amministrazione locale, anche su base di quartiere e di frazione, al fine di assicurare il buon funzionamento, l’imparzialità e la trasparenza. 3. L’Amministrazione Comunale si impegna ad attivare forme di consultazione dei cittadini singoli o associati, per acquisire il parere su specifici problemi. 4. L’apposito Regolamento stabilirà gli ambiti e le forme della consultazione, come ad esempio le assemblee pubbliche, l’invio di questionari e la consulta dei responsabili di contrada.
1. Il Comune istituisce con provvedimento consiliare l’albo comunale delle Associazioni e delle Organizzazioni di volontariato che operano nella Comunità. Sostiene e valorizza le libere forme associative, con particolare riguardo a quelle che perseguano senza scopo di lucro finalità culturali, religiose, scientifiche, di assistenza, sportive, in quanto strumenti di formazione dei cittadini. 2. A tal fine viene favorita la partecipazione di detti organismi alla vita amministrativa dell’Ente attraverso gli apporti consultivi alle Commissioni Consiliari. 3. L’Amministrazione comunale potrà intervenire con la concessione di contributi, sussidi, sovvenzioni a sostegno delle associazioni suddette secondo l’apposito regolamento. Art,
8 1. Il cittadino singolo e le organizzazioni, di cui al precedente art. 7, possono rivolgere petizioni, interrogazioni, richieste al Comune per chiedere provvedimenti o esporre comuni necessità. 2. Le istanze di cui al comma 1° sono esaminate dal competente organo comunale. 3. Il Sindaco comunica ai cittadini o alle Associazioni gli esiti della istruttoria, nonché le determinazioni definitive. 4. Di quanto sopra precede, il Sindaco fornisce puntuale informazione al Consiglio comunale, nella sua prima seduta, in sede di comunicazioni.
1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti della Amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento. 2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento. 3. Il Regolamento, oltre ad enunciare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l’istituto dell’accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie. Art.
10 1. Tutti gli atti dell’amministrazione, delle Aziende speciali e delle Istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste dal precedente articolo. 2. L’Ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all’albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione telematici ed altri ritenuti idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti. 3. L’informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità. 4. La Giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione. 5. Il Regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l’informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dalla legge 7.8.90 n. 241.
1. E’ ammesso Referendum consultivo su questioni a rilevanza generale, interessanti l’intera collettività comunale. 2.
Si fa luogo a Referendum consultivo: 3. Non è ammesso Referendum consultivo sulle seguenti materie: a)
tributi e tariffe 4. il Regolamento disciplina le modalità di attuazione del Referendum consultivo. 5.
Il quesito sottoposto a Referendum è dichiarato accolto: e b) quando i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza assoluta dei voti validi. Art.
11/bis 1. E’ ammesso Referendum abrogativo su questioni a rilevanza generale, interessanti l’intera collettività comunale. 2.
Si fa luogo a Referendum abrogativo: 3.
Il Regolamento disciplina le modalità di attuazione del Referendum
abrogativo. b) quando i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza assoluta dei voti validi. 5. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri comunali.
1. A garanzia della imparzialità, del buon andamento dell’Amministrazione Comunale e di un corretto rapporto con i cittadini, è istituito l’ufficio del Difensore Civico, che viene eletto dal Consiglio Comunale con la maggioranza qualificata dei 4/5 dei consiglieri assegnati. Il Difensore Civico deve possedere i requisiti per la elezione a Consigliere comunale e godere della pubblica stima. Dura in carica 3 anni e può essere rieletto. 2. Il Comune può consentire alla nomina di un Difensore Civico a competenza sovracomunale. Anche in questo caso la elezione avviene a maggioranza qualificata dei 4/5 dei consiglieri assegnati. Il servizio sarà attuato con il sistema della convenzione tra Comuni. 3. Spetta al Difensore civico verificare, a richiesta di singoli cittadini, enti pubblici o privati, associazioni, il regolare svolgimento delle pratiche presso l’Amministrazione Comunale e gli enti ed aziende dipendenti. 4. La sede ed i mezzi burocratici necessari saranno messi a disposizione dal Comune. 5. Il Difensore civico ha diritto di essere sentito dal Consiglio comunale in merito alle pratiche di sua competenza. 6. Il Regolamento stabilisce le norme di funzionamento e la indennità di carica del Difensore civico. 7. Oltre ai compiti che la legge attribuisce al difensore civico comunale sovracomunale, mediante convenzione fra comuni di cui al comma 2, spettano ad essi i compiti demandati in materia di controllo, ai sensi dell’art. 17 L. 127/97.
1. Il diritto di partecipazione al procedimento amministrativo è regolato dalla legge statale 7.8.90 n. 241. 2. Le disposizioni di partecipazione al procedimento amministrativo non si applicano nei confronti della attività diretta alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione, di programmazione e tributari. 3.
I cittadini singoli o associati – portatori di interessi coinvolti
in un procedimento amministrativo – hanno facoltà di prendere
visione degli atti e di intervenirvi, tranne i casi esclusi dalla legge
e dai regolamenti.
1. Ciascun elettore, a norma di legge, può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune. 2. Il giudice ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune. 3. In caso di soccombenza le spese sono a carico di chi ha promosso l’azione o il ricorso, salvo che il Comune, costituendosi, abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall’elettore. 4. Nel caso di azione popolare, il cittadino deve fornire avviso formale all’Amministrazione Comunale. |
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