Comune di Villaverla
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PULIZIA DEI MARCIAPIEDI ANTISTANTI LA PROPRIA ABITAZIONE
Si avvertono i cittadini che è fatto obbligo di rispettare le
seguenti prescrizioni comportamentali, previste dagli art. 10, 15 e 21 del Regolamento
Comunale di Polizia Urbana e Rurale del 31.05.2004, e più precisamente:
ART. 10 – MARCIAPIEDI E PORTICI
1) I proprietari degli edifici hanno l’obbligo di effettuare la manutenzione
dei marciapiedi, di loro proprietà, compresi quelli prospicienti le strade,
anche se destinati all’uso pubblico o utilizzati di fatto dal pubblico.
2) Non si possono percorrere portici e marciapiedi con qualsiasi tipo di veicolo,…
ad eccezione dei mezzi di pulizia, dei mezzi destinati al trasporto dei bambini
e delle persone aventi capacità di deambulazione sensibilmente ridotta.
ART.
15 - NETTEZZA DEL SUOLO E DELL’ABITATO.
1) E’ fatto obbligo a chiunque eserciti attività mediante l’utilizzazione
di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di
uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dell’area
circostante per un raggio di tre metri, qualora questa non ricada in altra occupazione
autorizzata.
2) Fermo restando quanto previsto al successivo art. 21, è fatto obbligo
a chiunque abbia la disponibilità di locali a qualsiasi uso adibiti,
prospettanti sulla pubblica via o ai quali si accede dalla pubblica via, di
provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede, anche se sottostante
portici, sul quale il locale prospetta.
3) Nella esecuzione delle operazioni di pulizia, di cui ai commi precedenti,
è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via.
4) E’ vietato otturare gli scarichi pubblici o immettere oggetti che possano
essere causa di intasamento, nonché introdurre spazzature nelle caditoie
destinate allo scolo delle acque.
5) E’ altresì vietato scaricare, svuotare, disperdere in rete fognaria
e nella rete delle acque bianche olio, colore, diluente e ogni altro liquido
considerato inquinate dalle vigenti leggi. I trasgressori saranno denunciati
all’autorità giudiziaria.
ART.
21 - PULIZIA AREE LIMITROFE A PUBBLICI ESERCIZI ED ESERCIZI COMMERCIALI.
Ferme restando le prescrizioni inerenti la sistemazione di contenitori portarifiuti
previste per i Pubblici Esercizi dall'art. 34 del Regolamento Comunale per la
gestione dei rifiuti urbani, i titolari e gestori di esercizi commerciali o
pubblici esercizi o attività artigianali, devono provvedere alla rimozione
giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro
attività, abbandonati nelle aree di pertinenza dell'attività stessa,
in modo che all'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque
antistante risulti perfettamente pulita.
Si
avverte che i trasgressori saranno puniti con la sanzione amministrativa da
€ 25,00 ad € 500,00 prevista dall’art. 47 del vigente Regolamento
di Polizia Rurale e Urbana.
Villaverla, 15/10/2008
IL SINDACO
Dr. Egidio Bicego