Comune di Villaverla
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PULIZIA DEI FOSSI, SFALCIO, TAGLIO DI RAMI E SIEPI SPORGENTI SU STRADE ED ARATURA DI TERRENI
Si
avvertono i cittadini che è fatto obbligo di rispettare le seguenti prescrizioni
comportamentali, previste dal Regolamento Comunale di Polizia Urbana e Rurale
del (R.C. P.U.R.) approvato con delibera di C.C. n. 31 del 31.05.2004:
PULIZIA DEI FOSSI E DEI CANALI
Ai Proprietari di terreni soggetti a servitù di scolo di fossi o canali
privati, è fatto obbligo di provvedere a che tali fossi o canali vengano
tenuti costantemente sgombri in maniera che, anche in caso di piogge continuate
o piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle
proprietà pubbliche e private e sia sempre assicurato un libero, costante
e regolare deflusso delle acque.
Gli stessi devono altresì provvedere ad estirpare e tagliare le erbe
e gli sterpi sulle sponde e sul ciglio dei fossi e canali al fine di assicurare
il decoro delle aree stesse ed in particolare nel rispetto del Codice della
Strada.
…..
I fossi delle strade rurali devono essere mantenuti a cura e spese dei frontisti,
dei consortisti e dei proprietari limitrofi, che dovranno provvedere all’espurgo
ogni qual volta si renda necessario.
…..
I fossi privati di scolo che fossero incapaci di contenere l’acqua che
in essi si riversa o quelli che comunque esistevano e sono stati colmati dovranno,
a cura degli stessi soggetti proprietari dei fondi limitrofi, essere risezionati;
tali fossi devono avere decorso trasversale alla pendenza del terreno, con inclinazione
tale che le acque non possano produrre erosioni. Così pure i terreni
seminativi nudi od arborati, dovranno essere lavorati nel senso del minor pendio
(art. 32 del R.C.P.R.U.).
SFALCIO, TAGLIO DI RAMI E SIEPI
- I proprietari dei fondi confinanti con aree e spazi pubblici sono obbligati
a tenere regolate le siepi vive, ed a tagliare i rami delle piante che si protendono
oltre il confine privato ed arretrare le coltivazioni che impediscano la libera
visuale e pregiudichino la sicurezza della via pubblica … In prossimità
di incroci e curve gli arbusti o rami di piante devono essere tagliati fino
ad 1,5 metri dal ciglio stradale o il ciglio dei canali evitando tassativamente
di gettare i rami tagliati nei canali stessi (art. 24 del R.C.P.R.U.). Le siepi
e simili vanno comunque collocate e mantenute in modo da non ridurre la sezione
necessaria al transito delle persone nel marciapiede e non costituire pericolo
per chi transita. Inoltre le ramaglie di qualsiasi dimensione che dovessero
cadere sulle strade comunali o sui marciapiedi, vanno rimosse nel più
breve tempo possibile;
- Nei fondi confinanti con le proprietà stradali fuori dai centri abitati
le siepi e le colture devono essere tenute a distanza non inferiore a m 1,5
dal confine della strada. In corrispondenza di incroci a raso e nelle curve,
vanno conservate aree minime di visibilità… nelle quali non sono
ammesse le culture e le siepi predette (art. 27 del R.C.P.R.U.).
- I fondi lasciati incolti per qualsiasi ragione, debbono essere comunque in
condizione di non arrecare, con il tempo, danno alle proprietà e ai fondi
vicini.
I fondi incolti e quelli in coltura prospicienti la strada devono inoltre essere
tenuti in modo da non occultare la segnaletica stradale o compromettere la leggibilità
devono essere regolarmente falciati per evitare la ploriferazione di insetti
e l’annidamento di animali selvatici o incostuditi (art. 23 del R.C.P.R.U.).
ARATURA DEI TERRENI
- I frontisti delle strade pubbliche, comunali, vicinali ed interpoderali di
uso pubblico e private, non possono arare i loro fondi sul lembo delle strade,
e devono volgere l’aratro, il trattore e tutti gli attrezzi al di fuori
dell’area destinata a viabilità.
Le arature devono rispettare la distanza minima di almeno 1 m dalla carreggiata
stradale o dal ciglio del fosso demaniale, in modo da garantire il normale deflusso
delle acque meteoriche, evitando l’ostruzione parziale o totale dei fossi
demaniali, la rovina delle rive dei fossi e canali, il danneggiamento delle
strade … (art. 28 del R.C.P.R.U.).
- …
Chiunque, con qualsiasi mezzo, nel transitare sulle strade comunali e vicinali
o sugli altri luoghi pubblici, lascia cadere letame, terra, fango, sabbia, o
altri detriti in modo da imbrattarli, è tenuto a provvedere a proprie
spese e cura, al loro sgombero immediato ed alla pulizia …. (art. 26 del
R.C.P.R.U.).
Si avverte che i trasgressori saranno puniti con sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00 prevista dall’art.47 del vigente Regolamento di Polizia Rurale e Urbana.
Villaverla, 15/10/2008
IL SINDACO
Dr. Egidio Bicego