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PULIZIA DEI FOSSI, TAGLIO VEGETAZIONE SPORGENTE E ARATURA DEI TERRENI

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AVVISO

PULIZIA DEI FOSSI, SFALCIO, TAGLIO DI RAMI E SIEPI SPORGENTI SU STRADE ED ARATURA DI TERRENI

Si avvertono i cittadini che è fatto obbligo di rispettare le seguenti prescrizioni comportamentali, previste dal Regolamento Comunale di Polizia Urbana e Rurale del (R.C. P.U.R.) approvato con delibera di C.C. n. 31 del 31.05.2004:

PULIZIA DEI FOSSI E DEI CANALI
Ai Proprietari di terreni soggetti a servitù di scolo di fossi o canali privati, è fatto obbligo di provvedere a che tali fossi o canali vengano tenuti costantemente sgombri in maniera che, anche in caso di piogge continuate o piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà pubbliche e private e sia sempre assicurato un libero, costante e regolare deflusso delle acque.
Gli stessi devono altresì provvedere ad estirpare e tagliare le erbe e gli sterpi sulle sponde e sul ciglio dei fossi e canali al fine di assicurare il decoro delle aree stesse ed in particolare nel rispetto del Codice della Strada.
…..
I fossi delle strade rurali devono essere mantenuti a cura e spese dei frontisti, dei consortisti e dei proprietari limitrofi, che dovranno provvedere all’espurgo ogni qual volta si renda necessario.
…..
I fossi privati di scolo che fossero incapaci di contenere l’acqua che in essi si riversa o quelli che comunque esistevano e sono stati colmati dovranno, a cura degli stessi soggetti proprietari dei fondi limitrofi, essere risezionati; tali fossi devono avere decorso trasversale alla pendenza del terreno, con inclinazione tale che le acque non possano produrre erosioni. Così pure i terreni seminativi nudi od arborati, dovranno essere lavorati nel senso del minor pendio (art. 32 del R.C.P.R.U.).

SFALCIO, TAGLIO DI RAMI E SIEPI
- I proprietari dei fondi confinanti con aree e spazi pubblici sono obbligati a tenere regolate le siepi vive, ed a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine privato ed arretrare le coltivazioni che impediscano la libera visuale e pregiudichino la sicurezza della via pubblica … In prossimità di incroci e curve gli arbusti o rami di piante devono essere tagliati fino ad 1,5 metri dal ciglio stradale o il ciglio dei canali evitando tassativamente di gettare i rami tagliati nei canali stessi (art. 24 del R.C.P.R.U.). Le siepi e simili vanno comunque collocate e mantenute in modo da non ridurre la sezione necessaria al transito delle persone nel marciapiede e non costituire pericolo per chi transita. Inoltre le ramaglie di qualsiasi dimensione che dovessero cadere sulle strade comunali o sui marciapiedi, vanno rimosse nel più breve tempo possibile;
- Nei fondi confinanti con le proprietà stradali fuori dai centri abitati le siepi e le colture devono essere tenute a distanza non inferiore a m 1,5 dal confine della strada. In corrispondenza di incroci a raso e nelle curve, vanno conservate aree minime di visibilità… nelle quali non sono ammesse le culture e le siepi predette (art. 27 del R.C.P.R.U.).
- I fondi lasciati incolti per qualsiasi ragione, debbono essere comunque in condizione di non arrecare, con il tempo, danno alle proprietà e ai fondi vicini.
I fondi incolti e quelli in coltura prospicienti la strada devono inoltre essere tenuti in modo da non occultare la segnaletica stradale o compromettere la leggibilità devono essere regolarmente falciati per evitare la ploriferazione di insetti e l’annidamento di animali selvatici o incostuditi (art. 23 del R.C.P.R.U.).

ARATURA DEI TERRENI
- I frontisti delle strade pubbliche, comunali, vicinali ed interpoderali di uso pubblico e private, non possono arare i loro fondi sul lembo delle strade, e devono volgere l’aratro, il trattore e tutti gli attrezzi al di fuori dell’area destinata a viabilità.
Le arature devono rispettare la distanza minima di almeno 1 m dalla carreggiata stradale o dal ciglio del fosso demaniale, in modo da garantire il normale deflusso delle acque meteoriche, evitando l’ostruzione parziale o totale dei fossi demaniali, la rovina delle rive dei fossi e canali, il danneggiamento delle strade … (art. 28 del R.C.P.R.U.).
- …
Chiunque, con qualsiasi mezzo, nel transitare sulle strade comunali e vicinali o sugli altri luoghi pubblici, lascia cadere letame, terra, fango, sabbia, o altri detriti in modo da imbrattarli, è tenuto a provvedere a proprie spese e cura, al loro sgombero immediato ed alla pulizia …. (art. 26 del R.C.P.R.U.).

Si avverte che i trasgressori saranno puniti con sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00 prevista dall’art.47 del vigente Regolamento di Polizia Rurale e Urbana.

Villaverla, 15/10/2008

IL SINDACO
Dr. Egidio Bicego

Comune di Villaverla , 20/10/2008

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